La riforma del lavoro attuata dal Governo Monti Fornero ha introdotto una nuova indennità Inps a sostegno dei disoccupati: Aspi.
Cosa è Aspi: è la nuova Assicurazione sociale per l’impiego, che sarà percepita per 12 o 18 mesi e dal 2013 sostituirà l’indennità di disoccupazione e poi anche la mobilità. E oltre all’Aspi, anche la Mini-Aspi. Naturalmente per accedere alla nuova indennità di disoccupazione Inps servono dei requisiti contributivi. Ma chiariamo man mano le tematiche connesse.
La riforma del lavoro Monti/Fornero nel giugno del 2012 ha introdotto novità anche in tema di licenziamenti, tra le quali la modifica dell’art. 18 per quanto riguarda il contratto a termine e il contratto a progetto e, in materia previdenziale, il varo di un nuovo ammortizzatore sociale, ovvero l’introduzione di una nuova unica indennità a sostegno del reddito: l’Assicurazione sociale per l’impiego (Aspi).
L’Aspi è, quindi, un nuovo strumento di tutela contro la disoccupazione involontaria, che andrà a sostituire le attuali indennità a sostegno del reddito erogate dall’Inps quali l’indennità di mobilità e le varie indennità di disoccupazione (ordinaria non agricola, con requisiti ridotti e quella speciale per l’edilizia). L’indennità di mobilità resterà ancora per 4 anni per un periodo ridotto e sarà sostituita, come già detto, dalla nuova Assicurazione sociale per l’impiego, che partirà dal 1° gennaio del 2013 ed entrerà a regime nel 2017.
Chi può beneficiare dell’Aspi
Della nuova Assicurazione sociale per l’impiego potranno fruire tutti i lavoratori dipendenti del settore privato, compresi gli apprendisti, i soci di cooperativa, i lavoratori a domicilio, che si trovano in stato di disoccupazione involontaria. E anche i lavoratori del settore pubblico con contratto di lavoro dipendente a tempo determinato, gli impiegati del settore agricolo, il personale artistico, teatrale e cinematografico con rapporto di lavoro subordinato.
Per accedere all’Assicurazione per l’impiego servono precisi requisiti: stato di disoccupazione; 2 anni di anzianità assicurativa; almeno un anno di contributi nei due anni precedenti.
Precisiamo e ripetiamo che il lavoratore deve trovarsi in uno stato di disoccupazione involontaria: ovvero, può beneficiare dell’Aspi se non si è dimesso, a meno che non sia per giusta causa come ad esempio per il mancato pagamento della retribuzione, o se non c’è stata una risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, a meno che la risoluzione stessa non sia intervenuta in seguito al tentativo di conciliazione presso la DPL, ovvero nell’ambito delle procedure attinenti al caso (art. 7 legge 604 del 1966).
E per i requisiti contributivi, precisiamo che il lavoratore disoccupato deve avere due anni di assicurazione e almeno un anno di contributi, versati in 52 settimane, nei due anni precedenti all’inizio del periodo di disoccupazione. In pratica, servono gli stessi requisiti richiesti finora per l’indennità di disoccupazione ordinaria non agricola.