I contributi figurativi accreditabili per i periodi di servizio di leva, obbligatorio o volontario, che hanno scopi previdenziali, si possono versare in qualunque periodo, ovvero in tempo di pace o in tempo di guerra e per i periodi di richiamo alle armi.
I periodi di servizio di leva ed equiparati, prestati dopo il 1° luglio 1920, sono accreditabili sempre, senza limiti di tempo. I periodi di licenza, con assegni o senza assegni, tra l’inizio e la data di congedo del servizio di leva, sono accreditabili solo se concessi per motivi diversi da quelli personali, come precisa l’Inps e come di seguito indichiamo:
*in caso di licenza di convalescenza senza assegni per patologia non dipendente da motivi di servizio e di durata superiore a 30 giorni;
*in caso di licenza illimitata o straordinaria senza assegni purché non sia stata concessa per motivi personali;
*in caso di licenza di convalescenza anche se per patologia non dipendente da cause di servizio;
*in caso di licenza straordinaria per temporanea inabilità al servizio militare;
*in caso di licenza coloniale;
*in caso di licenza straordinaria in attesa di abbreviazione di ferma;
*in caso di licenza illimitata in attesa di nomina ad ufficiale di complemento;
*in caso di licenza straordinaria o speciale senza assegni di durata prestabilita, anche se soggetta a rinnovo ma non concessa per motivi personali, a domanda o in attesa del trattamento di quiescenza.
Non possono essere accreditati i contributi figurativi per periodi particolari che non sono equiparati a periodi di servizio effettivo, ovvero *i periodi di licenza concessa per motivi personali; *i periodi di assenza arbitraria, anche se non seguita da denuncia; *i periodi di servizio già utilizzati in altre forme di previdenza, esclusive o sostitutive dell’AGO. *i periodi di detenzione in attesa di giudizio se la sentenza conclusiva è di condanna e reclusione dopo la condanna stessa. In caso di assoluzione sono accreditabili i periodi di detenzione; *i periodi di licenza illimitata o straordinaria senza assegni con successivo congedo o in attesa del trattamento di quiescenza; *i periodi di diserzione, anche se in caso di relativa condanna abbiano poi fruito di amnistia o indulto.
VOGLIO SAPERE SE I DUE GIORNI PASSATI IN CASERMA PER LE VISITE MEDICHE POSSONO ESSERE ACCREDITATI COME CONTRIBUTI FIGURATIVI.SPIEGO MEGLIO CLASSE 1975 SONO STATO CHIAMATO A VISITA MEDICA , PRIMO GIORNO TEST PSICOCOLOGICI, SECONDO GIORNO VISITA MEDICA , E POI SONO STATO RIFORMATO E UN MIO DIRITTO AVERE ACCREDITATI I CONTRIBUTI PER QUESTI DUE GIRNI ANCHE PERCHE SONO STATO PAGATO COME SE AVESSI SVOLTO DUE GIORNI DI LEVA.