Non esiste solo l’emergenza dell’Emilia Romagna, ma anche l’Abruzzo vive il suo particolare dramma. A questo proposito, l’Inps ha deciso di fornire diverse indicazioni al fine di chiarire tutti i dubbi e agevolare la ripresa degli adempimenti fiscali e dei versamenti per i quali erano state sospese le ritenute Irpef a seguito degli eventi sismici del 6 aprile 2009.
L’Inps, con il messaggio n. 12007 del 17 luglio 2012, ricorda che il Direttore dell’Agenzia delle Entrate, con il provvedimento del 23 novembre 2010, ha stabilito le diverse modalità insieme ai tempi di recupero delle ritenute Irpef. Sempre l’Agenzia delle Entrate, con un provvedimento successivo, ha rimandato al 1 gennaio 2012 l’inizio del recupero delle ritenute IRPEF.
L’Inps, ricorda anche che lo scorso anno, con la legge n. 183 del 12 novembre 2011, si è stabilito, all’articolo 33, che l’ammontare dovuto per ciascun tributo o contributo, al netto dei versamenti già eseguiti, è ridotto al 40 per cento.
Il nostro istituto previdenziale ricorda che i pensionati che percepiscono dall’Inps la relativa pensione, possono richiedere di trattenere gli importi dovuti dalle erogazioni mensili e di versarli all’erario.
Per fare questo è necessario che il soggetto coinvolto deve presentare l’apposita domanda all’ente previdenziale indicando gli estremi della sospensione con il relativo importo, oltre al suo relativo frazionamento. La richiesta del soggetto coinvolto si possono riferire all’Irpef, le addizionali e l’imposta sostitutiva sull’incremento della produttività.
Attraverso il sito istituzionale dell’Inps è possibile reperire tutta la documentazione necessaria, comprensiva della domanda da compilare e consegnare all’Inps, nella sezione appositamente predisposta.
Alla sezione 1.1 del messaggio, l’Inps pone in evidenza l’ambito soggettivo di efficacia
a) persone fisiche non titolari di reddito di impresa o di lavoro autonomo, soggetti diversi dalle persone fisiche con volume d’affari superiore a 200.000 euro, sostituti d’imposta, individuati dall’articolo 1, comma 1, dell’ordinanza del Presidente del Consiglio 30 dicembre 2009, n. 3837, i cui termini di sospensione degli adempimenti tributari sono scaduti il 30 giugno 2010;
b) persone fisiche di cui all’articolo 1, comma 1, dell’ordinanza del Presidente del Consiglio 30 dicembre 2009, n. 3837, titolari di redditi d’impresa o di lavoro autonomo, nonché soggetti diversi dalle persone fisiche con volume d’affari non superiore a 200.000 euro, i cui termini di sospensione degli adempimenti tributari scadono il 20 dicembre 2010.