Con la riforma del lavoro 2012 definita dal Governo Monti si è voluto introdurre anche in uscita la flessibilità così come dispone l’articolo 2, commi da 31 a 37, della legge n. 92/2012. Le norme contenute del disposto legislativo vogliono introdurre una sorta di disincentivo a carico del datore di lavoro allo scopo di scoraggiare il ricorso a questo provvedimento estremo.
Infatti, il datore di lavoro qualora volesse licenziare i propri collaboratori inquadrati come lavoratore dipendente ha l’onere di versare una specie di indennità di buona uscita pari al 50% del trattamento mensile dell’AspI per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni. L’indennità è, ad ogni modo, dovuta nei casi di licenziamento del lavoratore indipendentemente dalla sua volontà a decorrere al prossimo gennaio 2013.
Non solo, spetta anche l’indennità il lavoratore inquadrato come apprendista a seguito di un licenziamento sempre senza dimissioni del lavoratore o recesso anche nel caso del datore di lavoro così come prevede l’articolo 2, comma 1, lettera m), del testo unico dell’apprendistato, di cui al decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167.
Ricordiamo che il nostro legislatore ha introdotto questa possibilità, recesso con preavviso, con decorrenza dal termine del periodo di formazione così come dispone l’articolo 2118 del codice civile.
In caso di mancato recesso da una delle due parti, il rapporto di lavoro si trasforma in ordinario a tempo indeterminato.
Esiste però una fase transitoria con scadenza fino al 31 dicembre 2016 che tiene conto il soddisfacimento dei requisiti al fine di ottenere il contributo previsto all’articolo 5, comma 4, della legge 23 luglio 1991 n, 223, cioè
Per ciascun lavoratore posto in mobilità l’impresa è tenuta a versare alla gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali, di cui all’art. 37, L. 9 marzo 1989, n. 88, in trenta rate mensili, una somma pari a sei volte il trattamento mensile iniziale di mobilità spettante al lavoratore. Tale somma è ridotta alla metà quando la dichiarazione di eccedenza del personale di cui all’art. 4, comma 9, abbia formato oggetto di accordo sindacale