Con la riforma del lavoro è possibile stipulare un primo contratto a termine acausale, cioè senza l’indicazione delle cause giustificative, fino a 12 mesi.
Con la riforma del lavoro, in pratica, è diventata più rigida la disciplina del contratto a termine in termini di proroghe e rinnovi, in quanto si può stipulare un contratto a temine fino a 12 mesi senza indicazione della causale giustificativa solo una volta tra le parti senza nessuna proroga del contratto stesso, per cui il contratto a temine così stipulato si può ritenere una specie di periodo di prova di 12 mesi. Questa norma liberalizza, quindi, il contratto a termine.
Per la stipula di un primo contratto a termine acausale esistono precisi presupposti: *deve trattarsi appunto del primo contratto a termine tra le parti; *il lavoratore non deve aver già lavorato in somministrazione di lavoro per lo stesso datore; *deve avere una durata non superiore ad un anno; *deve essere stipulato per iscritto; *deve rispettare i divieti dell’art. 3 del D. Lgs. n. 368 del 2001. Per quanto riguarda i divieti, si tratta dei divieti di stipula del contratto a termine, che riguardano anche quello di 12 mesi senza causale introdotto dalla riforma lavoro.
IN DETTAGLIO I DIVIETI:
*la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero;
*la sostituzione di lavoratori presso unità produttive nelle quali, entro i sei mesi precedenti, si siano verificati licenziamenti collettivi (artt. 4 e 24/legge 23 luglio 1991, n. 223) di lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di lavoro a termine, a meno che tale contratto sia concluso per sostituire lavoratori assenti o che sia concluso in base all’articolo 8, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, con una durata iniziale non superiore a tre mesi;
*la sostituzione di lavoratori presso unità produttive nelle quali sia in corso una sospensione dei rapporti o una riduzione dell’orario, con diritto alla Cassa integrazione, di lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce il contratto a termine.
SINTESI
Il contratto a termine acausale non ha diritto a proroghe o rinnovi. Il contratto a termine di massimo 12 mesi stipulato senza l’indicazione delle cause giustificative non può essere prorogato o rinnovato, anche se la durata iniziale è inferiore ai 12 mesi. Più chiaramente, quando scade il primo contratto a termine stipulato senza causa non si può fare un secondo contratto a termine di 6 mesi ancora senza causale. E sul secondo contratto andranno indicate le cause giustificative.