Interessanti novità procedurali per i lavoratori salvaguardati che potranno, così, concludere il proprio iter burrascoso e ottenere finalmente quanto promesso prima dell’entrata in vigore delle recenti novità in fatto di previdenza dal Governo Monti.
Con la circolare n. 19 dello scorso 31 luglio 2012, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha diffuso alcune istruzioni operativi comprensive del modello di istanza da presentare alle Direzioni territoriali competenti.
Il Ministero precisa che dovranno consegnare l’istanza se il lavoratore rientri in una delle quattro categorie previste, ossia i lavoratori che alla data del 4 dicembre 2011 hanno in corso l’istituto dell’esonero dal servizio o un lavoratore che alla data del 31 ottobre 2011 risulta essere in congedo per assistere figli con disabilità grave, oltre al lavoratore per il quale sia intervenuta la risoluzione del rapporto di lavoro entro il 31 dicembre 2011 , in ragione di accordo individuale.
Infine, il lavoratore per il quale sia intervenuta la risoluzione del rapporto di lavoro entro il 31 dicembre 2011: in questo caso la risoluzione deve rientrare in un accordo collettivo di incentivo all’esodo in precedenza stipulato dalle organizzazioni sindacali.
Il Ministero precisa che, per l’effetto dell’articolo 4, le istanze dovranno essere valutate da apposite commissioni territoriali entro 120 giorni dalla data di pubblicazione del decreto, ossia entro il prossimo 21 novembre 2012. Le Commissioni territoriali dovranno essere composte da due funzionari della Direzione del Lavoro territorialmente competente e da un funzionario del maggiori Istituto previdenziale italiano, ovvero l’Inps.
Le istanze, lo ricordiamo, dovranno essere trasmesse o dai lavoratori coinvolti o dai soggetti abilitati. Per soggetti abilitati si intendono i consulenti del lavoro, i dottori commercialisti o i Patronati. L’Istanza dovrà essere inviata utilizzando il canale telematico, per la precisione con la posta elettronica certificata alle caselle di ciascun ufficio, ossia a [email protected], ancora, all’indirizzo di posta elettronica dedicata (in questo caso [email protected]) o, in via alternativa, inviate tramite la posta tradizionale utilizzando il sistema della raccomandata con avviso di ritorno.