Regolarizzare i debiti contributivi costa sempre di meno. Ad affermarlo è una decisione assunta negli ultimi giorni dalla Banca Centrale Europea, secondo la quale la regolarizzazione dell’esposizione passiva sarà un po’ più conveniente. Vediamo perchè ripianare la propria posizione debitoria nei confronti degli istituti di previdenza costerà di mano, e cosa è il “Tur”, il tasso ufficiale di riferimento.
Proprio il Tasso ufficiale di riferimento – cioè, il costo del denaro per le operazioni di rifinanziamento principale nell’Eurozona – è infatti il parametro di indicizzazione del costo della regolarizzazione dei debiti contributivi. Essendo stato abbassato di 25 basis points nell’ultima riunione del board dell’istituzione monetaria (da 1% a 0,75%), ne è conseguita una flessione del tasso sul quale verranno calcolati gli interessi di dilazione.
L’articolo 448/1998, all’art. 14, stabilisce come il ritardato o l’omesso versamento di contributi, generi interessi di dilazione da applicarsi alle rateazioni concesse. A partire dall’11 luglio (data di nuova fissazione della misura del Tur), il tasso di interesse per il calcolo degli interessi di dilazione è sceso al 6,75%, ovvero il Tur, maggiorato di uno spread di sei punti percentuali, come stabilito dall’art. 3 comma 4 legge n. 402/1996.
Nei casi di autorizzazione al differimento del termine di versamento dei contributi – come in presenza di richiesta per ferie collettive dell’azienda – a partire dalla contribuzione relativa al mese di luglio, si applica pertanto l’aliquota del 6,75%.
Il nuovo riferimento si applica anche per il ritardato pagamento delle inadempienze contributive spontaneamente denunciate nei termini, oppure spontaneamente denunciato entro l’anno e pagate entro i 30 giorni successivi: la sanzione è pari al tasso ufficiale di riferimento (0,75%), maggiorato di 5,5 punti percentuali e, quindi al 6,25%, e per il mancato pagamento dei contributi accertati dall’ente, denunciati dagli interessati oltre un anno dalla scadenza, oppure denunciati entro l’anno e non pagati nei 30 giorni, il tasso è pari al 30% annuo, nel limite del 60%.
In proposito, vi segnaliamo le istruzioni Inps per l’indebita contribuzione.