Qual’è la condizione sufficiente e necessaria che dimostri la sussistenza di un lavoro di tipo subordinato? Su questo tema si dibatte da tempo tanto che la Corte di Cassazione è stata coinvolta per risolvere una controversia sull’uso della strumentazione di lavoro.
Infatti, in base all’ordinanza n. 13594/2012, la Corte di Cassazione l’uso della strumentazione non dimostra l’esistenza di un lavoro di tipo subordinato: l’uso e la dotazione di auto, fax o cellulare non possono dimostrare la sussistenza di un lavoro di questo tipo e la Corte di Cassazione, nella sua ordinanza, ha richiamato l’articolo 413 del nostro codice civile.
Per la Suprema corte, la dotazione di questa strumentazione non possono dimostrare, in sé, un vincolo di subordinazione tanto da poter chiedere al giudice la mutazione del proprio rapporto di lavoro obbligando l’eventuale datore di lavoro di mutare la collaborazione da flessibile a contratto a tempo determinato.
La stessa Corte di Cassazione ha però voluto precisare meglio. In effetti, se da una parte l’uso di un cellulare o di un mezzo di locomozione anche se pagati dall’azienda non possono dimostrare l’esistenza di un rapporto di subordinazione, ma, dall’altra parte, l’installazione di una connessione Internet a banda larga e di un pc pagati dall’azienda allora inverte l’interpretazione della Corte.
Per la Corte di Cassazione la presenza di un auto e di un cellulare non risultano idonei ad individuare la giurisdizione perché prescindono da
una dislocazione territoriale
e la sola presenza del fax non è sufficiente a provare la subordinazione.
Per la Cassazione è necessario dare un’interpretazione estensiva al l’espressione
dipendenza aziendale alla quale è addetto il lavoratore
Questa locuzione
deve essere interpretato in senso estensivo come articolazione della organizzazione aziendale (dipendenza) nella quale il dipendente lavora (addetto), che può anche coincidere con la sua abitazione se dotata di strumenti di supporto dell’attività lavorativa (Corte di Cassazione n. 2471 7/11, cui si rinvia anche per ulteriori riferimenti)