I call center outbound non rientrano nella riforma del lavoro e potranno utilizzare i contratti a progetto.
Una grande novità fra le misure del Decreto Sviluppo. Con il nuovo testo, che interviene sulle attività svolte dai call center, le imprese che impiegano operatori telefonici in modalità outbound hanno la possibilità di utilizzare i contratti di lavoro a progetto sulla base del corrispettivo definito dai contratti collettivi nazionali.
Pertanto, in deroga alla riforma del lavoro Fornero, i call center si salvano dalla stretta sui contratti flessibili operata dalla riforma del lavoro, perché il nuovo testo del Decreto Sviluppo, con questo intervento, intende impedire la penalizzazione dell’occupazione.
Prima di proseguire nel dettaglio della nuova norma, riteniamo opportuno precisare la definizione delle attività in modalità outbound: sono precisamente le attività di vendita diretta di beni e servizi, per le quali l’operatore contatta direttamente un cliente potenziale o già acquisito. Si tratta, in sintesi, di attività di marketing strategico e operativo.
L’emendamento al DL Sviluppo, ovvero la modifica al testo originale, ha fatto di più per la categoria dei call center outbound, ovvero ha stabilito nuove disposizioni per le attività svolte dai call center: introduce, infatti, anche un disincentivo alla delocalizzazione, tagliando gli incentivi per le assunzioni ai call center che si trasferiscono all’estero, esattamente come per tutte le aziende che svolgano qualunque altra attività.
Più chiaramente: per le attività di call center svolte con almeno 20 dipendenti, in base all’articolo 24-bis, non verrà applicata la legge n. 407/1990 dello sgravio contributivo alle aziende che delocalizzino all’estero. Le aziende che decidano di spostarsi fuori dal territorio nazionale hanno l’obbligo di darne comunicazione almeno 120 giorni prima al Ministero del Lavoro e al garante privacy. Infine il cittadino destinatario di una chiamata deve essere informato a priori sul Paese estero in cui l’operatore è fisicamente collocato. Se non vengono rispettate le norme è prevista la sanzione di 10 mila euro per ogni giorno in cui tali norme non vengono rispettate.
In sintesi, quindi, i call center outbound sono esonerati dal progetto e le imprese possono utilizzare i co.co.co. senza dover prevedere un progetto, ma soltanto sulla base del corrispettivo definito dai Ccnl.
Così ha stabilito l’articolo 24-bis introdotto al ddl di conversione del dl n. 83/2012 (Decreto Sviluppo). Tra le altre novità, da segnalare la stretta alle partite Iva, per le quali la verifica si allunga a due anni, ed è ridotto il termine di attesa tra un contratto e il successivo nelle riassunzioni a termine degli stagionali.
NOTA
L’articolo 24-bis del ddl di conversione del Dl Sviluppo introduce una deroga direttamente nel dlgs n. 276/2003 (riforma Biagi) con la novità già citata: per le attività di call center outbound non sono richiesti progetti specifici, in caso di instaurazione di co.co.pro., ma la retribuzione delle collaborazioni sarà stabilita in base al corrispettivo definito dai contratti collettivi nazionali.