Con la legge di conversione del Decreto Sviluppo cambia ancora la normativa per i lavoratori in caso di trasferimento dell’azienda in crisi (articolo 47/legge 428/1990
Secondo l’articolo 2112 del Codice civile, in caso di trasferimento d’azienda, il rapporto di lavoro continua con l’azienda alle stesse condizioni normative e contrattuali preesistenti. La legge ora include tra le situazioni che consentono la deroga all’articolo citato due nuove situazioni: il caso in cui l’azienda sia in stato di concordato preventivo e il caso in cui sia stato omologato l’accordo di ristrutturazione dei debiti. Ovviamente previo accordo sindacale.
Premettendo che, comunque, se l’azienda è in crisi ci sono meno garanzie per i dipendenti, vediamo cosa succede nel caso si tratti di aziende soggette a dichiarazione di fallimento, omologazione di concordato preventivo con cessione dei beni, emanazione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa oppure sottoposta ad amministrazione straordinaria.
Se non è stata disposta la continuazione dell’attività oppure se l’attività è cessata, in genere nel corso della consultazione sindacale viene raggiunto un accordo per il mantenimento anche parziale dell’occupazione. Infatti, l’accordo sindacale può prevedere anche che il personale in eccedenza continui a rimanere alle dipendenze dell’azienda.
Una norma innovativa, di cui però sarà d’obbligo verificare la coerenza con i principi affermati nel 2009 da una sentenza della Corte di giustizia europea, secondo la quale la disciplina allora vigente dell’articolo 47 della legge 428/1990 era contraria alla normativa comunitaria. La norma precedente, infatti, stabiliva che, in caso di trasferimento di aziende in accertato stato di crisi, non si applicava l’articolo 2112 del Codice civile ai lavoratori trasferiti.
La legge del 2009 ha stabilito che nel caso in cui l’azienda sia in crisi è comunque possibile stipulare un accordo sindacale con cui sono definiti i limiti entro i quali trova applicazione l’articolo 2112. Con l’ultima modifica del Decreto Sviluppo, si rafforza il dubbio sulla compatibilità della disciplina interna con i principi comunitari.
L’articolo 19-quater della legge 166/2009 ha modificato la norma ed ha escluso dalle situazioni che consentono la deroga all’articolo 2112 il riferimento alle aziende in accertato stato di crisi. E naturalmente, se l’azienda si trasferisce, crisi o non crisi, i dipendenti non hanno alcuna garanzia di conservare il posto di lavoro. In attesa di chiarimenti e di ulteriori novità , vi terremo informati per la difesa dei vostri diritti.