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Indennità malattia e degenza ospedaliera nella gestione separata

 Per i lavoratori iscritti alla gestione separata Inps, non titolari di pensione e non iscritti ad altra gestione pensionistica obbligatoria e che abbiano contributi versati nei 12 mesi, l’Inps prevede un’indennità in caso di malattia superiore a tre giorni e di degenza ospedaliera.

L’indennità malattia e degenza ospedaliera nella gestione separata è corrisposta dall’Inps, a carico dell’Istituto stesso, nei casi di sospensione del lavoro per malattia per una durata superiore a tre giorni o per la degenza ospedaliera. Con la riforma delle pensioni del Governo Monti anche i professionisti senza cassa hanno diritto agli stessi trattamenti. Comunque, per esercitare il diritto all’indennità di malattia o di degenza ospedaliera, gli iscritti alla gestione separata come lavoratori parasubordinati o lavoratori autonomi hanno l’obbligo di versare regolarmente i contributi.

In pratica, per questi lavoratori non vige il principio dell’automatismo delle prestazioni previdenziali previsto per i lavoratori subordinati dall’art. 2116 del codice civile, in base al quale l’indennità di malattia o di degenza ospedaliera sono garantite al lavoratore anche in caso di mancato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali da parte dell’azienda presso la quale lavorano. Per gli iscritti alla gestione separata ci sono, comunque, delle tutele per degenza ospedaliera superiore ai tre giorni.

Infatti l’indennità per degenza ospedaliera viene riconosciuta a tutti i lavoratori iscritti alla gestione separata, non iscritti ad altra forma di previdenza e non pensionati, se ricorrono le seguenti condizioni:
*il ricovero deve essere effettuato presso strutture ospedaliere pubbliche o private convenzionate con il Servizio sanitario nazionale; il ricovero presso strutture ospedaliere estere deve essere autorizzato o riconosciuto a proprio carico dal Servizio sanitario nazionale;
*devono risultare accreditati nei 12 mesi precedenti alla data iniziale del ricovero almeno tre mesi anche non continuativi della contribuzione dovuta per la gestione separata;
*nell’anno solare che precede quello della degenza ospedaliera il reddito individuale assoggettato a contributo della gestione separata non deve essere superiore al 70% del massimale contributivo valido per lo stesso anno.

L’indennità per degenza ospedaliera è corrisposta per un massimo di 180 giorni nell’anno solare nelle seguenti misure: *8% della retribuzione giornaliera se la contribuzione attribuita nei 12 mesi precedenti è da 3 a 4 mesi; *12% della retribuzione giornaliera se la contribuzione attribuita nei 12 mesi precedenti è da 5 a 8 mesi; *16% della retribuzione giornaliera se la contribuzione attribuita nei 12 mesi precedenti è da 9 a 12 mesi. Nelle giornate indennizzabili sono comprese anche quelle di dimissione e quelle relative alle festività.

NOTA
L’interessato deve presentare all’Inps la domanda per l’erogazione dell’indennità di malattia e degenza ospedaliera entro 180 giorni dalla dimissione ospedaliera con autocertificazione dei redditi dell’anno precedente soggetti a contributi per la Gestione separata.

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