L’Inail, attraverso la sua circolare n. 42 dello scorso 5 settembre 2012, informa che sono state rivalutate il massimale e il minimale delle rendite relative all’anno 2012.
In effetti, così come pone in evidenza l’Istituto stesso, in base alle circolari Inail n. 49 del 22 settembre 2011 avente come oggetto “Rivalutazione del minimale e del massimale di rendita a decorrere dal 1° luglio 2011” e la n. 16 dello scorso 27 marzo 2012 intitolata “Limiti minimi di retribuzione imponibile giornaliera per il calcolo dei premi assicurativi. Determinazione per l’anno 2012.”, il nostro istituto per la prevenzione infortuni ricorda che i lavoratori interessati sono quelli riferiti alla retribuzione convenzionale annuale pari al minimale di rendita, ossia detenuti e internati, allievi dei corsi di istruzione professionale, lavoratori in lavori socialmente utili e di pubblica utilità o i lavoratori in tirocini formativi e di orientamento e, infine, i lavoratori sospesi dal lavoro utilizzati in progetti di formazione o riqualificazione professionale.
L’Inail ha così fissato, dallo scorso 1 gennaio 2012, come retribuzione convenzionale giornaliera l’importo di 51,72 euro pari ad un importo mensile di 1.292,90 euro.
Al contrario, per i familiari partecipanti all’impresa familiare di cui all’articolo 230-bis del codice civile si è stabilito, sempre con stessa decorrenza, una retribuzione giornaliera di 51,94 euro, pari ad un importo mensile di 1.298,54 euro.
Per i lavoratori di società ex compagnie e gruppi portuali di cui alla legge n. 84/1994 si è stabilito una retribuzione convenzionale giornaliera x 12 gg. Mensili pari a 96,41 euro, ossia 1.156,92 euro.
Non solo, lo stesso Ente per la prevenzione degli infortuni in ambito lavorativo ha anche stabilito per i lavoratori dell’area dirigenziale senza contratto part- time una retribuzione convenzionale giornaliera di 96,04 euro, mentre i lavoratori dell’area dirigenziale con contratto part-time l’importo è stato stabilito con una retribuzione convenzionale oraria di 12.01 euro.
L’Inail ha anche adeguato i seguenti importi:
- compensi effettivi per i lavoratori parasubordinati, minimo e massimo mensile pari a 1.292,90 – 2.401,10 euro.
- Prestazioni occasionali, minimo e massimo mensile 1.292,90 – 2.401,10 euro e minimo e massimo giornaliero pari a 51,72 – 96 ,04 euro.
- Retribuzione effettiva annua per gli sportivi professionisti dipendenti, minimo e massimo annuale pari a 15.514,80 – 28.813,20 euro.