L’Inail ha provveduto alla rivalutazione dell’assegno mensile di incollocabilità a decorrere dallo scorso mese di luglio 2012.
Attraverso la circolare n. 45 del 21 settembre 2012 intitolata come “Assegno di incollocabilità: rivalutazione dell’importo mensile a decorrere dal 1° luglio 2012”, l’INAIL comunica che a decorrere dal 1° luglio 2012, l’importo mensile dell’assegno di incollocabilità è fissato nella misura di 245,62 euro: l’importo è stato determinato sulla base della variazione dell’indice Istat dei prezzi al consumo, intervenuta tra il 2010 e il 2011, pari al 2,70 %.
In base alla circolare n. 45, l’Inail informa che provvederà alle operazioni di conguaglio direttamente la Direzione centrale servizi informativi e telecomunicazioni, con il pagamento del rateo di novembre 2012.
Ricordiamo che l’assegno di incollocabilità è una prestazione di natura economica non assoggettabile alla tassazione sui redditi. Per ottenere l’assegno occorre dimostrare di possedere un’età anagrafica non superiore a 65 anni, l’impossibilità ad essere collocato in qualsiasi settore lavorativo, riconosciuta dagli Organismi competenti, e un grado di inabilità, per infortuni sul lavoro o malattie professionali, non inferiore al 34% riconosciuto dall’INAIL e un grado di menomazione dell’integrità psicofisica – danno biologico superiore al 20% riconosciuto secondo le tabelle allegate all’art. 13 del D.Lgs. 38/2000, per eventi verificatisi dal 1° gennaio 2007.
Per ottenere la prestazione il lavoratore deve presentare l’apposita istanza alla sede Inail di appartenenza. La domanda dovrà contenere, oltre ai dati anagrafici, la descrizione dell’invalidità lavorativa ed extralavorativa, se esistente, e la fotocopia del documento di identità.
In caso di invalidità extralavorativa riconosciuta dovrà essere presentata la relativa certificazione a supporto della richiesta e una volta accertati i requisiti amministrativi, la sede Inail, attraverso i medici legali, dovrà verificare la sussistenza dei requisiti sanitari previsti dalla normativa.
La durata dell’assegno di incollocabilità sarà attribuita fino al compimento dei 65 anni, a meno che nel frattempo non intervengano variazioni nella condizione di incollocabilità.
L’assegno erogato dall’Inail rappresenta uno dei più importanti contributi rivolto ai lavoratori che si trovino in condizione di incollocabilità.