Il Dipartimento della Funzione Pubblica con nota, prot. DFP n. 37561/2012, ha fornito un parere all’ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani) sull’intervallo tra contratti a termine e supplenze di docenti nelle scuole.
Infatti, il chiarimento coinvolge l’applicazione della normativa sui contratti a termine, così come prevede il decreto legislativo n. 368/2001, soprattutto per quanto riguarda le supplenze di docenti di servizi educativi e scolastici gestiti in proprio.
Nella fattispecie, l’ Associazione Nazionale Comuni Italiani intende ottenere chiarimenti all’ipotesi di rinnovo dei contratti a termine con lo stesso lavoratore, rinnovo che con l’entrata in vigore della Legge n. 92/2012 (Riforma del Lavoro) è possibile solo dopo che sia trascorso un periodo di 60 o 90 giorni dal primo contratto a termine, a seconda che il precedente sia stato di massimo 6 mesi o superiore.
In questo contesto, il Dipartimento ricorda che, in relazione alla disciplina contenuta nel decreto legislativo n. 368/2001 e successivamente dalla Riforma del Lavoro, le scuole dei Comuni sono esclusi dalla disciplina sulla successione dei contratti a termine al pari delle scuole statali.
Infatti, come il Dipartimento ha precisato, questa esclusione discende dall’esonero fissato dall’articolo 9 9, comma 18, Legge 106/11, da estendere ai servizi educativi e scolastici gestiti dai Comuni.
Per comodità riportiamo il contenuto del comma 18
All’articolo 10 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, dopo il comma 4 e’ aggiunto il seguente: “4-bis. Stante quanto stabilito dalle disposizioni ((di cui all’articolo 40, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, all’articolo 4, comma 14-bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124, e all’articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,)) sono altresì esclusi dall’applicazione del presente decreto i contratti a tempo determinato stipulati per il conferimento delle supplenze del personale docente ed ATA, considerata la necessità di garantire la costante erogazione del servizio scolastico ed educativo anche in caso di assenza temporanea del personale docente ed ATA con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ed anche determinato. In ogni caso non si applica l’articolo 5, comma 4-bis, del presente decreto