Ribadiamo che il datore di lavoro è tenuto a versare un contributo forfettario di 1000 euro, oltre al pagamento delle somme dovute dal datore di lavoro a titolo retributivo, contributivo e fiscale pari ad almeno sei mesi.
Il Ministero precisa che nel caso di rapporti di lavoro instaurati da più di sei mesi dovranno essere regolarizzate le somme dovute per l’intero periodo.
Non solo, in base alla circolare dello scorso 6 settembre 2012, si specifica che la
regolarizzazione delle somme dovute al lavoratore a titolo retributivo in base al CCNL riferibile all’attività svolta, deve essere oggetto di attestazione congiunta del datore di lavoro e del lavoratore da presentarsi all’atto della stipula del contratto di soggiorno
Queste somme arretrate devono però corrispondere alle retribuzioni minime giornaliere fissate annualmente dall’INPS ai sensi della Legge n. 389 del 7 dicembre 1989.
Al momento della convocazione presso lo Sportello Unico, il datore di lavoro deve dimostrare di aver adempiuto, nel rispetto delle disposizioni vigenti, a tutti gli obblighi in materia contributiva maturati a decorrere dalla data di inizio del rapporto di lavoro irregolare fino alla data di stipula del contratto di soggiorno e, comunque, per un periodo non inferiore a sei mesi.
In questo caso, nel caso di lavoro agricolo e non agricolo, il decreto interministeriale del 29 agosto precisa quali sono i documenti da presentare.
In materia di contributi, il documento unico di regolarità contributiva (DURC) deve essere considerato e acquisito al fine di accertare la correttezza dei versamenti contributivi e assicurativi del datore di lavoro nonché, se dovuti, dei versamenti alla Cassa edile.
In caso di rapporto di lavoro domestico la prova del pagamento dei contributi dovuti sarà attestata mediante esibizione di copie dei bollettini MAV utilizzati.
Per le somme di natura fiscale, il datore di lavoro dovrà attestare, mediante apposita autocertificazione, la regolarizzazione, ai fini fiscali, delle somme dovute sulle retribuzioni corrisposte al lavoratore per ladurata del rapporto di lavoro o, comunque, per un periodo non inferiore a sei mesi.