L’Inps, con una nuova circolare, fa delle precisazioni relative ai cambiamenti prodotti dalla riforma delle pensioni di fine 2011 sulla decorrenza delle prestazioni assistenziali e sui nuovi requisiti anagrafici.
Ormai alle soglie del 2013, l’Inps ha ritenuto opportuno fare delle precisazioni sui cambiamenti apportati dalla riforma delle pensioni sulle prestazioni assistenziali. Chiarisce, quindi, quanto già noto: per le prestazioni assistenziali che potranno essere concesse al compimento di 65 anni e 3 mesi a decorrere dall’1.1.2013, in presenza del requisito anagrafico minimo previsto per il diritto all’assegno sociale e all’assegno sociale sostitutivo della pensione di inabilità civile, all’assegno mensile di assistenza agli invalidi parziali e alla pensione non reversibile ai sordi, detto requisito anagrafico minimo viene adeguato all’incremento della speranza di vita, in base all’art. 12 del D.L. 78/2010 convertito nella legge n. 122 del 30 luglio 2010.
Precisa, inoltre, che a causa dell’innalzamento del requisito anagrafico minimo per l’assegno sociale, con decorrenza dall’1.1.2013, la pensione di inabilità civile, l’assegno mensile di assistenza agli invalidi parziali e la pensione non reversibile ai sordi, saranno concesse ai soggetti che abbiano un’età non inferiore ai 18 anni e al compimento dei 65 anni e tre mesi, dopo il riconoscimento sanitario e in presenza di altre condizioni socio economiche accertate.
I cittadini che hanno presentato domanda di assegno sociale e compiono i 65 anni entro il 31 dicembre 2012 avranno diritto alla prestazione assistenziale secondo la normativa precedente alla riforma delle pensioni, sempre in presenza degli altri requisiti socio economici accertati.
Gli invalidi civili titolari di inabilità , assegno mensile e pensione non reversibile ai sordi, che compiono i 65 anni entro il 31 dicembre 2012, avranno diritto all’assegno sociale sostitutivo, secondo la normativa precedente alla riforma delle pensioni.
Dal 1° gennaio 2018, per la percezione dell’assegno sociale e degli assegni sociali sostitutivi dell’assegno mensile di assistenza a favore dei sordomuti e della pensione di inabilità civile e dell’assegno mensile a favore dei mutilati e invalidi civili, il requisito anagrafico è aumentato di un anno più l’incremento della speranza di vita.
Pertanto, dal 2018, il requisito anagrafico per l’acquisizione del diritto alla pensione di inabilità civile, all’assegno mensile agli invalidi parziali e alla pensione non reversibile ai sordi è fissato dai 18 anni fino al compimento dei 65 anni più il periodo di incremento della speranza di vita.
APPROFONDIMENTI
*Assegno sociale, aumenta il requisito anagrafico dal 1° gennaio 2013
*I redditi utili per il calcolo dell’assegno sociale dopo la riforma delle pensioni
*Inps, termine ultimo per i titolari di prestazioni assistenziali