La Riforma del Lavoro Fornero ha modificato le norme per l’incentivo all’esodo, allo scopo di garantire l’accesso alla pensione anticipata ai lavoratori prossimi al raggiungimento dei requisiti per l’assegno previdenziale.
Le nuove norme che prevedono incentivi all’esodo e pensione anticipata sono contenute nella Riforma del Lavoro (Legge n. 92 del 28/06/2012, articolo 4 commi da 1 a 7). Le modifiche attuali riguardano nel contempo datori di lavoro e lavoratori, con particolare riferimento alle aziende con “mediamente più di 15 dipendenti” e ai lavoratori vicini al pensionamento.
La norma riguarda, nello specifico, le aziende con mediamente più di 15 dipendenti che, a causa di processi di ristrutturazione, sottoscrivono spesso accordi per definire piani di esubero mediante forme di incentivi all’esodo, i cui termini siano stati concordati con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello aziendale e che riguardano i lavoratori più anziani.
Ai lavoratori che matureranno i requisiti per la pensione di vecchiaia nei 4 anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, e quindi vicini al pensionamento, la norma concede il pensionamento anticipato, restringendo così il campo rispetto a quanto previsto prima della Riforma Fornero. Fra i requisiti, non sono previsti quelli di anzianità contributiva minima dei lavoratori.
Per quanto riguarda le prestazioni erogabili, il datore di lavoro ha l’obbligo di garantire al lavoratore un importo almeno “pari al trattamento di pensione che spetterebbe in base alle regole vigenti, ed a corrispondere all’INPS la contribuzione fino al raggiungimento dei requisiti minimi per il pensionamento”. L’Inps provvederà a calcolare l’importo della pensione maturato dal lavoratore.
Il datore di lavoro, quindi, continuerà a versare all’Inps una contribuzione figurativa prevista dal comma 5. Invece, il comma 3 prevede che, per l’efficacia dell’accordo, il datore di lavoro dovrà presentare ”un’apposita domanda all’Inps, accompagnata dalla presentazione di una fideiussione bancaria che garantisca la solvibilità relativa agli obblighi”.
In proposito, la riforma del lavoro ha introdotto una novità: in caso di inadempienza mensile del datore di lavoro ai doveri indicati nell’accordo, “l’Inps è tenuto a non erogare le prestazioni”. Se ne può dedurre che non sarà più valido il principio dell’automaticità delle prestazioni.
Comunque, si è in attesa di comunicazioni Inps relative all’applicazione di queste nuove norme di incentivi all’esodo e pensione anticipata.
*Pensione anticipata, adeguamento speranza di vita: le conseguenze