Sono considerati ciechi civili i soggetti riconosciuti affetti da cecità totale o con limite visivo non superiore ad un ventesimo in entrambi gli occhi mediante visita medica presso la Commissione Sanitaria Territoriale di competenza.
I ciechi civili si distinguono in ciechi assoluti, con residuo visivo pari a zero in entrambi gli occhi anche con eventuale correzione e *ciechi parziali, con limite visivo non superiore a un ventesimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione.
Le tutele previdenziali per i lavoratori ciechi civili assoluti e parziali, per causa congenita o per cause indipendenti dalla guerra, da infortunio sul lavoro o dal servizio, prevedono la pensione anticipata e la maggiorazione contributiva di 4 mesi per ogni anno di lavoro utile per la pensione di vecchiaia o anticipata, previa presentazione domanda all’Inps, gli uomini a 55 anni e le donne a 50 anni.
Le tutele e previdenziali per i lavoratori ciechi civili assoluti e parziali prevedono, inoltre, per questi soggetti la pensione con riconoscimento immediato della pensione di inabilità e dell’indennità di accompagnamento indipendentemente dal loro stato di lavoratore; l’accesso anticipato alla pensione di vecchiaia e il riconoscimento di una maggiorazione contributiva per gli anni di lavoro effettuati in stato di cecità civile o parziale. I ciechi assoluti possono ricevere anche la pensione di inabilità e l’indennità di accompagnamento.
I ciechi assoluti possono accedere alla pensione di inabilità dal compimento dei 18 anni di età in poi, anche nel caso che siano ricoverati in un istituto pubblico che provvede al loro sostentamento. Inoltre i ciechi civili assoluti possono accedere all’indennità di accompagnamento indipendentemente dalle condizioni economiche e dall’età. È una prestazione erogata dall’Inps compatibile con lo svolgimento di un’attività lavorativa. Anche per i ciechi parziali con limite visivo non superiore ad un ventesimo sono previste la pensione e l’indennità speciale.
In base alle tutele previdenziali per i lavoratori ciechi civili assoluti e parziali, per questi lavoratori è previsto il diritto all’accesso alla pensione di vecchiaia anticipata rispetto ai lavoratori dipendenti non ciechi anche dopo la riforma delle pensioni del Governo Monti, sempre con il limite di età di 50 anni per le donne e di 55 per gli uomini, in base alla legge n. 218 del 1952, confermata dal Decreto Legislativo n. 503 del 1992.
NOTA
Per accedere alla pensione di vecchiaia sono necessari 20 anni di contributi accreditati.
APPROFONDIMENTI
*Pensione inabilità per lavoratori invalidi civili totali
*Assegno mensile assistenza mutilati e invalidi civili