La riforma dell’apprendistato ha la necessità di ulteriori chiarimenti visto che la materia coinvolge temi che sono di difficile lettura. Infatti, a questo proposito il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro ha rivolto un quesito in materia di durata della formazione in apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere.
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, attraverso la Direzione Generale per l’Attività Ispettiva con interpello n. 34 del 19 ottobre 2012 intitolato come “apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere – durata della formazione – previsioni collettive” – ha fornito la sua risposta sulla legittimità sulle clausole della contrattazione collettiva, come ad esempio l’articolo 14, punto 3, dell’accordo per la disciplina contrattuale dell’apprendistato nel settore turismo del 17 aprile 2012, che prevedono una riduzione dell’impegno formativo in caso di verifica del Piano Formativo Individuale (PFI) ad opera dell’ente bilaterale.
Infatti, all’articolo 1, comma 5, si richiede
l’integrale applicazione delle disposizioni del presente contratto ed in particolare di quelle relative ad assistenza sanitaria integrativa, previdenza complementare, enti bilaterali e formazioni continua (…)
Il Ministero ricorda che in materia di apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere l’art. 4 del D.Lgs. n. 167/2011 stabilisce che
gli accordi interconfederali e i contratti collettivi stabiliscono, in ragione dell’età dell’apprendista e del tipo di qualificazione contrattuale da conseguire, la durata e le modalità di erogazione della formazione per l’acquisizione delle competenze tecnico-professionali e specialistiche in funzione dei profili professionali stabiliti nei sistemi di classificazione e inquadramento del personale, nonché la durata, anche minima, del contratto che, per la sua componente formativa, non può comunque essere superiore a tre anni ovvero cinque per le figure professionali dell’artigianato individuate dalla contrattazione collettiva di riferimento
La risposta del Ministero è abbastanza articolata, ma ricorda, anche che la durata della formazione è una materia affidata alle parti sociali per via dell’ età dell’apprendista e del tipo di qualificazione contrattuale da conseguire”.
In altri termini
è possibile prevedere che la durata standard del monte ore formativo sia ridotta, ad esempio, se il lavoratore abbia 29 anziché 18 anni o qualora abbia avuto esperienze professionali analoghe a quella oggetto del contratto di apprendistato. Non appare invece in linea, né con le disposizioni del D.Lgs. n. 167/2011, né con i principi costituzionali di parità di trattamento, né con quelli comunitari sulla libera concorrenza prevedere una riduzione del monte ore di formazione esclusivamente basandosi su elementi del tutto estranei alla età dell’apprendista o al fabbisogno formativo utile al raggiungimento della qualifica contrattuale