In base al comma 8 dell’art. 2120 del codice civile, i contratti collettivi disciplinano le domande di anticipazione del Tfr a ”condizioni di miglior favore, mediante criteri di priorità per l’accoglimento delle richieste di anticipazione”.
In particolare, i contratti collettivi possono stabilire criteri di priorità per l’accoglimento delle domande di anticipazione del trattamento di fine rapporto in caso di più domande e in caso di domande che presentano condizioni di priorità.
Il CCNL dispone in ordine di arrivo le domande di anticipazione del trattamento di fine rapporto, opportunamente corredate della documentazione delle causali e di un preventivo di spesa. In presenza di parità di diritto fra più dipendenti la priorità viene data al dipendente con maggiore anzianità di servizio e, in caso di parità di anzianità, viene seguito l’ordine temporale di presentazione delle domande.
Le domande di anticipazione del trattamento di fine rapporto devono essere presentate entro il 28 febbraio di ogni anno, dopo aver consultato le rappresentanze sindacali aziendali.
Il lavoratore, dopo aver ricevuto l’anticipazione del trattamento di fine rapporto, ha l’obbligo di presentare al datore di lavoro la documentazione dell’avvenuta anticipazione.
Nel caso che il lavoratore abbia ricevuto l’anticipazione del trattamento di fine rapporto senza averne i requisiti richiesti e quindi senza averne il diritto o nel caso che lo stesso lavoratore non presenti la documentazione della prova richiesta, il lavoratore non può essere licenziato, ma è soggetto a sanzioni di carattere disciplinare ed eventuali sanzioni penali se ce ne sono i presupposti.
CHIARIMENTI DELLA CASSAZIONE
La Cassazione si è espressa sulla derogabilità dell’anticipazione del trattamento di fine rapporto. Con una sentenza del 2007, stabilisce che le anticipazioni sono derogabili per accordo collettivo o individuale tra le parti, indipendentemente dall’inderogabilità del TFR. Quindi non sussiste contrasto fra derogabilità dell’anticipazione e inderogabilità del Tfr.
Con la sentenza del 2004 chiarisce che la comunicazione del datore di lavoro relativa alla misura degli accantonamenti utili ai fini della futura liquidazione del trattamento di fine rapporto non sta ad indicare la decorrenza di eventuale prescrizione.
APPROFONDIMENTI
*Anticipazione del Tfr per giustificato motivo
*Motivi richiesta anticipo TFR
*Scelta destinazione TFR
*Come rateizzare il TFR