L’Inps, attraverso la sua circolare n. 168 dello scorso 30 dicembre 2011, ha messo in evidenza che per gli effetti dell’articolo 38 del decreto legge 6 luglio 2011 n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, si prevede l’accertamento tecnico preventivo obbligatorio in materia di contenzioso previdenziale e assistenziale.
Non solo, l’espletamento dell’accertamento diventa quindi condizione di procedibilità della domanda ai fini del riconoscimento in giudizio dei diritti in materia di invalidità.
La nuova disciplina decorre dal 1° gennaio 2012. A questo proposito la circolare n. 168 del 30 dicembre 2011 illustra gli aspetti salienti e fornisce le prime indicazioni per l’applicazione derivanti della modifica normativa.
Come ha messo in evidenza l’Inps in base all’articolo 445-bis del codice di procedura civile si prevede che l’interessato, per il riconoscimento dei propri diritti in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità ai sensi della legge 222/84, deve depositare, presso la Cancelleria del Tribunale nel cui circondario risiede, un’istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa che intende far valere davanti al giudice.
Questa istanza rappresenta atto interruttivo della prescrizione e vale anche ai fini del rispetto dei termini decadenziali previsti dalle disposizioni vigenti.
Qualora l’interessato proponga giudizio ordinario per il riconoscimento della provvidenza senza aver preventivamente promosso l’accertamento o senza averne atteso la conclusione, il Giudice rileva d’ufficio il vizio e assegna alle parti il termine di 15 giorni per la presentazione dell’istanza di accertamento tecnico o per il completamento dello stesso.
L’Inps ricorda che sarà, comunque, cura dell’Avvocato dell’Istituto eccepirne l’eventuale difetto, formulando, nella memoria di costituzione e – comunque – non oltre la prima udienza, l’eccezione di improcedibilità del ricorso, al fine di non incorrere nell’eventuale decadenza.
Il Giudice, a seguito della presentazione dell’istanza di accertamento tecnico obbligatorio preventivo, seguendo le forme e le modalità previste dall’art. 696-bis c.p.c. (consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite) ne dispone la notifica all’Istituto insieme al decreto di fissazione dell’udienza di comparizione.
Relativamente alla suddetta istanza – in quanto atto introduttivo di un procedimento – valgono le modalità e le norme già in essere per la notifica degli atti all’Istituto.