Lo scorso 24 luglio 2012, le parti sociali, sindacato e associazione dei datori di lavoro, hanno sottoscritto un nuovo accordo che recepisce il nuovo contratto di apprendistato professionalizzante con decorrenza 24 luglio 2012.
L’Intesa è abbastanza articolata e copre diverse aspetti. Ad esempio, la durata del periodo di prova è uguale a quello già previsto dalla contrattazione collettiva con il limite massimo dei due mesi, mentre la sua durata non può eccedere i tre anni per tutti i profili formativi.
Le parti sociali hanno anche deciso di introdurre delle clausole di salvaguardia; in effetti, il datore di lavoro non può procedere all’assunzione di apprendisti quando risultino licenziamenti nei precedenti 18 mesi. Non solo, le aziende non possono, poi assumere nuovi apprendisti se non hanno confermato l’80% dei lavoratori nei 18 mesi precedenti.
L’accordo, al fine di calcolare in modo corretto il computo degli apprendisti, stabilisce che non devono essere computati gli apprendisti dimessi o quelli licenziati per giusta causa che al termine del contratto non abbiano accettato l’offerta di assunzione.
L’apprendista percepisce l’80% per il primo anno, successivamente diventa l’85% per il successivo anno e si conclude al 95% per i mesi rimanenti, oltre a tutti gli altri trattamenti economici e normativi previsti dalla contrattazione collettiva di riferimento.
L’Intesa stabilisce il percorso articolato della formazione prevedendo, in sostanza, due diversi percorsi: la formazione finalizzata all’acquisizione di competenze di base e trasversali e la formazione professionalizzante.
Ricordiamo che la formazione professionalizzante è finalizzata all’acquisizione delle competenze tecnico- professionali e specialistiche in accordo al percorso professionale da conseguire. La formazione non può avere una durata inferiore a 80 ore medie annue e può essere svolta anche “on the job” e in affiancamento dove l’offerta formativa pubblica si integra nel percorso specifico.
Dall’altra parte, la formazione finalizzata alla acquisizione di competenze di base e trasversali deve utilizzare un’offerta formativa non inferiore a 120 ore medie nel triennio.