Così come prevede il decreto legislativo del 14 settembre 2011 n. 167, è stato firmato, a decorrere dal 26 aprile 2012, l’accordo per l’apprendistato professionalizzate: ai rapporti di apprendistato professionalizzante in essere alla data del 24 aprile 2012 continua a trovare applicazione la disciplina di cui all’art. 30 del contratto collettivo di lavoro del 21 dicembre 2007.
In base al contenuto dell’accordo, il contratto di apprendistato ha una durata massima di tre anni. In caso di malattia, infortunio o di altra causa di sospensione involontaria del rapporto, di durata tale da pregiudicare il percorso di qualificazione dell’apprendista, e comunque superiore a 30 giorni, l’Azienda può disporre il prolungamento del rapporto oltre la durata concordata, previa comunicazione all’interessato.
Durante il rapporto di apprendistato il lavoratore è inquadrato, i primi diciotto mesi, al livello retributivo immediatamente inferiore rispetto a quello al cui conseguimento è finalizzato il contratto. Trascorso detto termine, viene attribuito all’interessato il trattamento economico tabellare – da riconoscere con assegno temporaneo – corrispondente, al netto, a quello del livello retributivo al cui conseguimento è finalizzato il contratto stesso.
Non solo, il rapporto di apprendistato può essere costituito a tempo pieno o a tempo parziale. In questo ultimo caso, allo scopo di soddisfare le esigenze formative, il rapporto non può avere durata inferiore a 25 ore settimanali.
In materia di anzianità, al termine del periodo di apprendistato, il rapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, ed il periodo di apprendistato è computato integralmente nella maturazione dell’anzianità di servizio e, limitatamente alla metà, per la maturazione degli scatti di anzianità e degli automatismi.
L’azienda, in caso di assenza per malattia o infortunio, conserva il posto e, in considerazione delle indennità erogate dagli Enti previdenziali, integra il trattamento economico per la relativa differenza, fino alla misura intera, in favore del lavoratore/lavoratrice assunto con contratto di apprendistato, che abbia superato il periodo di prova, per un periodo complessivo pari a 6 mesi. Infine, l’accordo sottoscritto dalle parti sociali prevede che, in caso di risoluzione del rapporto da parte dell’Azienda al termine del periodo di apprendistato, il datore di lavoro rispetti un preavviso di un mese da riconoscersi tramite la corrispondente indennità sostitutiva.
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