Le rappresentante sindacali – CGIL, CISL e UIL – hanno sottoscritto un testo base con Confindustria che mira a recepire la circolare n. 3 del del ministero del Lavoro e dell’agenzia delle Entrate che vincola la concessione dell’aliquota fiscale agevolata alle sole quote di reddito legate ad aumenti di produttività, a condizione che siano oggetto di un accordo sindacale di secondo livello in ambito di contratto aziendale o territoriale.
Grazie a questo accordo, ma in realtà è uno schema di accordo quadro, le aziende e le organizzazioni dei lavoratori potranno utilizzarlo come riferimento, come linea guida, per le singole intese sottoscritte a livello provinciale o territoriale.
Ricordiamo che le leggi di riferimento sono due, ovvero legge n.122/2010 (dl 78/10) art. 53 (proroga la detassazione al 2011, ma non definisce la misura) e la legge n.220/10 art.1 comma 47 (permette l’attuazione della legge 122/10) mentre l’ultima circolare dell’Agenzia delle Entrate, in ordine di tempo, è la circolare 3/E del 14 febbraio 2011 che interviene per chiarire applicabilita delle due norme e requisiti relativi all’anno 2011.
Ricordiamo che i 6.000 euro detassabili si intendono al lordo della ritenuta del 10% e al netto delle trattenute previdenziali ed è un importo che vale come tetto per ogni lavoratore: il limite non può essere superato neanche in presenza di più rapporti di lavoro.
La parte che supera i 6.000 euro e soggetta a tassazione ordinaria e sono esclusi dalla detassazione i compensi in natura anche se erogati per incrementi di produttività.
Non solo, per poter usufruire di questo beneficio non è necessario il deposito del contratto di accordo alla Direzione Provinciale del Lavoro e che le regole non sono le stesse che l’Inps ha definito con la circolare n. 82/08 per gli sgravi contributivi (legge 247/07).
Secondo le diverse opinioni, l’accordo può avere effetto retroattivo, le parti possono aver definito la decorrenza in forma verbale e poi formalizzare l’atto, e può anche essere preesistente, purchè in corso di efficacia.