È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 263 il 2011 il Decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011 n. 179 che disciplina l’Accordo di integrazione tra lo straniero e lo Stato.
Il Regolamento, in base all’articolo 14, entra in vigore 120 giorni dopo la pubblicazione (10 marzo 2012) e fissa le modalità per la sottoscrizione da parte dello straniero dell’accordo di integrazione, previsto dal Testo unico sull’immigrazione, ed i casi straordinari di giustificata esenzione dalla sottoscrizione.
Non solo, la nuova disposizione disciplina anche i contenuti, l’articolazione per crediti e i casi di sospensione dell’accordo, le modalità e gli esiti delle verifiche ai quali l’accordo è soggetto e l’istituzione dell’anagrafe nazionale degli intestatari degli accordi di integrazione.
Lo straniero, secondo la nota emessa dal Ministero del lavoro, che presenta istanza di permesso di soggiorno allo sportello unico per l’immigrazione presso la prefettura, o alla questura competente, stipula con lo Stato, attraverso il prefetto o da un suo delegato, un accordo di integrazione articolato per crediti: all’atto della sottoscrizione dell’accordo, sono assegnati allo straniero 16 crediti corrispondenti al livello A1 di conoscenza della lingua italiana parlata ed al livello sufficiente di conoscenza della cultura civica e della vita civile in Italia.
L’accordo è redatto in duplice originale, di cui uno è consegnato allo straniero, tradotto nella lingua da lui indicata o, se ciò non è possibile in un’altra lingua un base alle proprie preferenze.
I crediti acquisiti si perdono in caso di condanne penali anche non definitive, misure di sicurezza personali e illeciti amministrativi e tributari. Firmando l’accordo lo straniero si impegna a conseguire entro due anni una conoscenza base (livello A2) della lingua italiana e una conoscenza “sufficiente” dei “principi fondamentali della Costituzione”, delle istituzioni pubbliche e della vita civile in Italia, in particolar modo per quanto riguarda sanità, scuola, servizi sociali, lavoro e obblighi fiscali e si impegna poi a far frequentare ai figli la scuola dell’obbligo e si dichiara di aderire alla Carta dei valori della cittadinanza e dell’integrazione del ministero dell’Interno.