È stato sottoscritto lo scorso 15 marzo 2012 l’accordo sull’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale così come disciplinato dall’articolo 3 del decreto n. 167/2011.
L’accordo tra Stato e Regioni disciplina la regolamentazione dei profili formativi ribadendo che il contratto di apprendistato riguarda i giovani tra i 15 e i 25 anni con una durata stabilita in base alla qualifica o al diploma da conseguire, ma non può comunque essere superiore, per la parte formativa, a tre anni o quattro nel caso di diploma quadriennale regionale.
Si ricorda, sempre in base all’accordo, che per le ore di formazione, esterna o interna all’azienda, utile per il conseguimento della qualifica o del diploma professionale, è stata prevista una durata non inferiore alle 400 ore annue. È data la possibilità, ad ogni modo, per gli apprendisti over 18 (che dunque non sono più in diritto-dovere) di uno “sconto” per il riconoscimento di crediti formativi collegati alle competenze di cui già sono in possesso.
I modelli e le modalità di rilascio degli attestati di qualifica professionale e diploma professionale e di competenze, che garantiranno la certificazione delle competenze acquisite anche in caso di interruzione del percorso formativo, sono quelli definiti dall’Accordo in Conferenza Stato – Regioni del 27 luglio 2011.
Lo schema approvato dalla Conferenza delle Regioni, riprendendo i contenuti del Repertorio nazionale istituito con l’intesa Stato–Regioni del 27 luglio 2011 e integrato con quella del 19 gennaio 2012, individua 22 qualifiche e 21 diplomi regionali e i relativi standard minimi formativi, così da garantire uniformità sul territorio nazionale.
Il Testo Unico prevede all’articolo 3 la regolamentazione da parte delle Regioni dei singoli profili realizzabili sul territorio oltre, ovviamente, alla disciplina del rapporto di lavoro da parte della contrattazione collettiva. Pertanto le Regioni dovranno specificare diplomi e qualifiche che vorranno attuare nel proprio territorio, tra quelle definite nell’accordo, specificare il relativo monte ore di formazione e rinviare ai contratti collettivi nazionali di lavoro per la definizione dell’ulteriore quota “aziendale” di formazione e delle rispettive modalità di attuazione.