L’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti in merito alla possibilità di usufruire della detrazione fiscale prevista per l’acquisto di autovetture da parte di soggetti disabili nell’ipotesi in cui tale veicolo venga acquistato ed utilizzato all’estero.
Secondo la nota diffusa dalla stessa Agenzia le spese mediche per l’acquisto dei mezzi necessari all’accompagnamento, alla deambulazione, alla locomozione ed al sollevamento dei soggetti portatori di handicap sostenute all’estero da soggetti fiscalmente residenti in Italia, sono soggette allo stesso regime applicabile a quelle sostenute in Italia.
Si richiede che la documentazione delle spese in lingua originale dovrà essere corredata da una traduzione giurata in lingua italiana, tranne che non sia redatta in inglese, francese, tedesco o spagnolo nel qual caso la traduzione può essere eseguita e sottoscritta dal contribuente.
La detrazione spetta sempreché sussistano le condizioni soggettive e oggettive prescritte dalle norme agevolative (quali la possibilità di beneficiare della detrazione una sola volta in un periodo di quattro anni, per un solo veicolo e su un importo massimo di spesa di 18.075,99 euro).
L’Agenzia ricorda che, nell’ipotesi in cui il contribuente usufruisca della detrazione per il veicolo acquistato all’estero nel quadriennio successivo al suddetto acquisto, non potrà acquistare in Italia un altro veicolo usufruendo della detrazione né potrà avvalersi del beneficio per il veicolo estero qualora nel precedente quadriennio ne avesse già usufruito in Italia.
L’Agenzia delle Entrate ricorda, inoltre, che le agevolazioni tributarie relative agli autoveicoli utilizzati per la locomozione dei soggetti di cui all’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, con ridotte o impedite capacità motorie, sono riconosciute a condizione che gli autoveicoli siano utilizzati in via esclusiva o prevalente a beneficio dei predetti soggetti.
Non solo, nel caso in cui i veicoli acquistati dai disabili siano alienati prima del decorso del termine di due anni dal loro acquisto, è dovuta la differenza fra l’imposta prevista in assenza di agevolazioni e quella risultante dall’applicazione delle agevolazioni stesse.
Sarà compito del contribuente produrre all’amministrazione finanziaria, che ne faccia richiesta in sede di controllo, tutta la documentazione idonea a comprovare il rispetto ed il mantenimento dei requisiti legislativi prescritti per poter usufruire della detrazione in esame.
Per maggiori informazioni si rimanda al sito dell’Agenzia.