Il datore di lavoro è tenuto ad adempiere ad una serie di obblighi nei confronti dell’Inps e dei lavoratori, in materia di lavoro, previdenza, assistenza sociale dei dipensenti, compresa la trasmissione telematica della documentazione previdenziale.
Quindi, il datore di lavoro può avvalersi dell’ausilio di intermediari abilitati ( cioè liberi professionisti indicati dal’art. 1 della Legge 12 del 1979 come ad esempio i consulenti del lavoro o commercialisti; oppure dei propri dipendenti autorizzati).
Gli intermediari autorizzati ai sensi della legge n. 12/1979, potranno operare in nome e per conto dei datori di lavoro sulla base di apposite deleghe rese per iscritto dal delegante, utilizzando il modulo appositamente predisposto dall’istituto stesso.
Tramite l’applicazione, l’intermediario riempirà il testo della delega con i dati propri e del delegante.
Una volta terminata la compilazione, l’intermediario potrà stampare la delega perché possa essere sottoscritta dal delegante.
In un momento successivo tornerà a validare la delega, dichiarando, sotto la propria responsabilità, l’avvenuta sottoscrizione da parte del delegante.
L’intermediario si impegnerà a custodire presso di sé la delega – unitamente ad una fotocopia di un valido documento di identità del delegante – per tutto il periodo di vigenza della stessa, nonché nei 5 anni successivi, e ad esibirla a richiesta.
Particolarità:
I gruppi d’impresa possono delegare lo svolgimento di tutti gli adempimenti alle società capogruppo per tutte le società controllate e collegate.
I consorzi (comprese le società cooperative) possono svolgere tutti gli adempimenti per conto dei soggetti consorziati o delegarne l’esecuzione ad una società consorziata.
L’Inps rende noto , con messaggio n. 6648 del 15 marzo 2011, che nella lista dei soggetti abilitati sono ricompresi anche gli iscritti al Collegio degli Agrotecnici e Agrotecnici laureati e al Collegio dei Periti Agrari e dei Periti Agrari Laureati .
Pertanto, l’istituto pubblica la nuova versione del modello SC64 (già allegato n. 4 della circolare 8 febbraio 2011 n.28) che annulla e sostituisce la precedente versione.
Questo modulo risulta comunque già disponibile nel sito Internet dell’Inps, nella apposita sezione dedicata ai “Moduli”.
Per maggiori informazioni si rinvia all’Inps.