Il Ministero del lavoro e delle Politiche sociali con risposta ad interpello del 3 marzo 2011 n. 7, ha reso noto gli effetti derivanti dall’adesione ad un Fondo interprofessionale ex art. 118 L. n. 388/2000 da parte di un datore di lavoro non aderente al contratto collettivo nazionale.
L’ANISA (Associazione Nazionale Imprese di Sorveglianza Antincendio) ha chiesto al Ministero del lavoro, in particolare, se l’adesione al Fondo implichi l’automatica applicazione dell’intero contratto collettivo nazionale, sia nella sua parte economico-normativa, che obbligatoria (in virtù della norma di cui all’art. 3 del D.L. n. 71/1993, come modificato dall’art. 10 L. n. 30/2003) che subordina, per le imprese artigiane, commerciali e del turismo, il riconoscimento dei benefici normativi e contributivi all’applicazione dei contratti collettivi.
Il Ministero ha reso noto che l’adesione ai Fondi interprofessionali attiene alla parte obbligatoria del contratto collettivo, in quanto le relative clausole sono destinate ad impegnare esclusivamente le parti contraenti.
Inoltre l’applicazione di tali clausole non implica automaticamente l’estensione di tutte le altre clausole di natura obbligatoria.
Pertanto, il rispetto della parte obbligatoria del contratto, ovvero l’adesione ad una clausola di tale parte, non incide ai fini dell’applicazione del citato art. 3 del D.L. n. 71/1993 che fa invece riferimento al solo rispetto della parte normativa ed economica dei contratti collettivi.
Per il testo completo della circolare si rimanda al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.