L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 103/E del 4 dicembre 2012, ha voluto offrire alcuni chiarimenti in merito all’assegnazione di azioni a lavoratori dipendenti in misura eccedente rispetto all’importo del conferimento in denaro.
Infatti, l’Agenzia ha affermato che l’attribuzione di azioni in misura eccedente rispetto all’importo del conferimento in denaro effettuato ai manager dipendenti concorre alla formazione del reddito da lavoro dipendente ovvero ai redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, ai sensi dell’articolo 50, primo comma, lettera c-bis, TUIR, nel caso di managers/amministratori.
La risoluzione dell’Agenzia ha come oggetto “Interpello – Articolo 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Assegnazione di azioni a lavoratori dipendenti in misura eccedente rispetto all’importo del conferimento in denaro – Articolo 51 del TUIR”, ricorda che l’assegnazione di azioni effettuata nei confronti di soggetti titolari di reddito di lavoro dipendente o assimilato rappresenta, in genere, erogazione di un compenso in natura che, fino al 25 giugno 2008, godeva di un particolare regime fiscale di favore, abrogato dal decreto-legge n. 112 del 2008, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
Ricordiamo che questa particolare concessione aziendale prevedeva, infatti, una forma di esenzione di una quota parte del reddito di lavoro dipendente in misura corrispondente alla differenza tra il valore delle azioni, al momento dell’assegnazione, e l’ammontare corrisposto dal dipendente.
Per gli effetti di questa abrogazione, questa fattispecie deve essere condotta nell’ambito dei fringe benefits e, come tali, considerate imponibili quali reddito di lavoro dipendente, in ragione del principio di omnicomprensività secondo cui tutte le somme e i valori che il dipendente riceve, anche da terzi, in relazione al rapporto di lavoro, sono reddito di lavoro dipendente.
In relazione, poi, al valore del fringe benefit ovvero al quantum da assoggettare a tassazione, l’articolo 51, comma 3, del TUIR individua nel cosiddetto valore normale il criterio generale da utilizzare per valutare i compensi in natura, i cui princìpi sono stabiliti dall’articolo 9 del citato Testo Unico che al comma 4 statuisce che “Il valore normale è determinato
a) per le azioni, obbligazioni e altri titoli negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri, in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nell’ultimo mese;
b) per le azioni non quotate, per le quote di società non azionarie e per i titoli o quote di partecipazione al capitale di enti diversi dalle società, in proporzione al valore del patrimonio netto della società o ente e, per le società e gli enti di nuova costituzione, in proporzione all’ammontare complessivo dei conferimenti