L’Agenzia delle Entrate ha chiarito alcune questioni in merito alla presentazione della dichiarazione del modello 730 al sostituto d’imposta. Secondo le indicazioni il lavoratore che si avvale dell’assistenza fiscale del proprio sostituto d’imposta, datore di lavoro, deve presentare entro il mese di aprile 2011 il modello 730/2011, debitamente compilato e sottoscritto.
A riguardo è necessario ricordare che devono essere indicati anche i redditi erogati e gli eventuali acconti trattenuti dallo stesso sostituto. Il lavoratore deve anche consegnare il modello 730-1 per la scelta della destinazione dell’8 per mille dell’Irpef e del 5 per mille dell’Irpef, anche se non compilato, nell’apposita busta chiusa.
Con riferimento alle modalità di presentazione si rileva che il decreto n. 164 del 1999 non prevede che la dichiarazione presentata dal sostituito debba essere necessariamente redatta su stampato cartaceo.L’Agenzia delle entrate, dalla risoluzione n. 298/E del 18 ottobre 2007, conferma che il che il supporto cartaceo non è indispensabile ai fini della corretta redazione e presentazione della dichiarazione al sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale.
In effetti, l’Agenzia ricorda che la copia conservata su supporto informatico dal soggetto incaricato della trasmissione può non riprodurre la sottoscrizione del contribuente.
Pertanto, la consegna della dichiarazione da parte del dipendente può essere effettuata anche mediante trasmissione in formato elettronico purchè il sostituto abbia provveduto all’istituzione di un sito internet dedicato e abbia fornito i dipendenti di utenza e password personali.
Anche in questo caso, tuttavia, la consegna del modello 730-1 deve avvenire in forma cartacea per mezzo di apposita busta chiusa.
Il contribuente non deve produrre al sostituto d’imposta alcuna documentazione comprovante i dati dichiarati; deve, invece, conservarla fino al 31 dicembre 2015, ed esibirla, se richiesta, ai competenti uffici dell’Agenzia delle entrate.
Il sostituto d’imposta rilascia al sostituito una ricevuta del modello 730 e della busta contenente il modello 730-1, redatta in conformità al modello 730-2 per il sostituto d’imposta.
Prima del rilascio della ricevuta, che costituisce prova dell’avvenuta presentazione della dichiarazione, il sostituto deve verificare che la dichiarazione riporti i dati relativi al sostituto stesso e che sia sottoscritta dal contribuente, dal rappresentante o tutore e, in caso di dichiarazione congiunta, da entrambi i contribuenti.