L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 85/E, del 31 agosto 2012, ha fornito i codici per il pagamento forfettario della somma di 1.000 euro richiesti, relativamente ad ogni lavoratore extra comunitario interessato, per la sanatoria prevista dal D.L.vo n. 109/2012.
Per i datori di lavoro domestico – regolarizzazione extracomunitari – art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 109/2012 sarà necessario indicare il codice REDO, mentre per i datori di lavoro subordinato – regolarizzazione extracomunitari – art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 109/2012 sarà necessario indicare il codice RESU.
In accordo di questo disposto, l’Agenzia delle Entrate ricorda che è stato emanato il decreto del Ministro dell’interno del 29 agosto 2012, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro per la cooperazione internazionale e l’integrazione e con il Ministro dell’economia e delle finanze.
Come è stato scritto nel decreto, il versamento del contributo forfettario dovrà essere effettuato esclusivamente tramite il modello “F24 Versamenti con elementi identificativi”, necessario per l’identificazione del lavoratore straniero.
La stessa Agenzia delle Entrate offre alcuni suggerimenti per la corretta compilazione del modulo da presentare. Infatti, nella sezione “CONTRIBUENTE”, devono essere indicati i dati anagrafici e il codice fiscale del datore di lavoro che effettua il pagamento, mentre nella sezione “ERARIO ED ALTRO”, in corrispondenza degli “importi a debito versati” il campo “tipo” è valorizzato con la lettera “R”, mentre il campo “elementi identificativi” è valorizzato con il numero di passaporto o di altro documento equipollente del lavoratore.
È possibile, se il numero del documento risulta superiore ai 17 caratteri, riportare solo i primi 17.
Infine, il campo “codice” deve essere valorizzato con il codice tributo, mentre il campo “anno di riferimento” è valorizzato con “2012”, anno per cui si effettua il versamento.
Ricordiamo che questi codici tributo sono operativamente efficaci a decorrere dal prossimo 7 settembre 2012, mentre il modulo è prelevabile dal sito istituzionale dell’Agenzia delle Entrate.