L’Agenzia delle Entrate ha emesso la Circolare 14/E al fine di offrire tutte le informazioni per la corretta compilazione della dichiarazione dei redditi. La circolare definisce gli adempimenti che devono porre in essere i soggetti coinvolti nelle varie fasi dell’assistenza fiscale prestata dai sostituti d’imposta, dai Centri di assistenza fiscale per lavoratori dipendenti e dai professionisti abilitati.
Con riferimento all’assistenza prestata dal sostituto d’imposta, ovvero datore di lavoro, è stata introdotta la possibilità di utilizzare i sistemi informatici per la presentazione del 730 da parte del dipendente e per la consegna da parte del sostituto della dichiarazione elaborata, nel rispetto delle regole di sicurezza e di agibilità per garantire nell’utilizzo di tale procedura sia il dipendente che il sostituto.La circolare contiene le istruzioni relative alla trasmissione telematica del risultato contabile contenuto nei mod. 730-4. A tale riguardo viene chiarito che, anche i sostituti d’imposta che negli anni scorsi hanno già partecipato al flusso telematico dei risultati contabili delle dichiarazioni mod. 730, devono trasmettere, entro il 31 marzo, il modello di comunicazione per il 2011 che richiede l’indicazione di nuovi dati per l’identificazione del sostituto se intendono ricevere i mod. 730-4 per il tramite dell’Agenzia delle entrate.
In caso di contratti di lavoro a tempo determinato inferiore all’anno il contribuente può rivolgersi al proprio sostituto solo se il rapporto di lavoro dura almeno da aprile a luglio 2011.
Il lavoratore che conosce i dati del sostituto che effettuerà il conguaglio, può rivolgersi ad un CAF-dipendenti o ad un professionista abilitato se il rapporto di lavoro dura almeno da giugno a luglio 2011.
Il personale della scuola con contratto di lavoro a tempo determinato può presentare il modello 730 al proprio sostituto, a un CAF-dipendenti o ad un professionista abilitato se tale contratto dura almeno dal mese di settembre 2010 al mese di giugno 2011.
Anche i soggetti che posseggono soltanto redditi indicati all’articolo 50, comma 1, lettera c-bis), del TUIR (redditi di collaborazione coordinata e continuativa), almeno nel periodo compreso da giugno a luglio 2011 e conoscono i dati del sostituto che dovrà effettuare il conguaglio, possono ottenere assistenza fiscale rivolgendosi ad un CAF-dipendenti o ad un professionista abilitato.