L’Agenzia delle Entrate, con circolare 01 agosto 2011 n. 38/E, ricorda che la legge quadro sul volontariato, ossia la n. 266 dell’11 agosto 1991 subordina le agevolazioni fiscali da essa previste in favore delle organizzazioni di volontariato all’iscrizione delle organizzazioni in argomento nei registri generali delle organizzazioni di volontariato istituiti e tenuti dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell’art. 6 della stessa legge.
L’Agenzia delle Entrate ricorda che tra i benefici fiscali previsti dalla legge n. 266 del 1991 sono ricomprese le agevolazioni concernenti le imposte indirette.
In particolare, l’articolo 8 della legge n. 266 del 1991 prevede una agevolazione in tema di imposta di registro, stabilendo che gli atti costitutivi delle organizzazioni di volontariato disciplinate dalla medesima legge, costituite esclusivamente per fini di solidarietà, e quelli connessi allo svolgimento delle loro attività sono esenti dall’imposta bollo e dall’imposta di registro.
Una precedente circolare n. 3 del 25 febbraio 1992 della stessa Agenzia delle Entrate ha chiarito che l’applicazione dell’esenzione dall’imposta di registro è subordinata alla circostanza che le organizzazioni di volontariato siano costituite esclusivamente per fini di solidarietà e siano iscritte nei registri del volontariato tenuti dalle regioni e dalle province autonome. In effetti, la circolare del 1992 ha ribadito che, in presenza di tali condizioni, la registrazione degli atti costitutivi delle associazioni di volontariato dovrà essere eseguita senza pagamento di imposta.
In base a diverse leggi regionali è possibile che le organizzazioni di volontariato, nel richiedere l’iscrizione nei registri del volontariato, debbano allegare copia dell’atto costitutivo redatto nella forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata.
Per questa ragione le stesse organizzazioni, solo dopo la registrazione dell’atto costitutivo, potranno iscriversi negli appositi registri.
Le organizzazioni di volontariato possono, quindi, richiedere dell’esonero dall’imposta di registro prima dell’iscrizione negli appositi registri ma dovranno comunicare tempestivamente, all’ufficio locale dell’Agenzia delle Entrate che ha provveduto alla registrazione dell’atto costitutivo, l’avvenuta iscrizione nel registro delle organizzazioni di volontariato.
Si ricorda che gli Uffici dell’Agenzia delle Entrate, nel caso in cui non risulti l’avvenuta iscrizione nel predetto registro nei tempi utili per l’accertamento, procederanno al recupero delle imposte non pagate con applicazione dei relativi interessi e sanzioni.