L’Agenzia delle Entrate, attraverso la sua circolare, ha deciso di fissare la misura dei nuovi interessi di mora applicabili sulle somme versate in ritardo ma iscritte a ruolo. In base alla comunicazione dell’Agenzia, è stata prevista, con la decorrenza dal prossimo 1 ottobre 2012, la variazione nella misura del 4.5504% su base annuale.
L’Agenzia delle Entrate ricorda che è il decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 29 settembre 1973 che fissa, trascorsi il termine dei sessanta giorni dalla notifica, gli interessi di mora al tasso determinato annualmente con decreto del Ministero delle finanze con riguardo alla media dei tassi bancari attivi.
Non solo, il Decreto esclude, ad ogni modo, le sanzioni pecuniarie tributarie.
L’articolo 30 del precedente decreto prevede una rideterminazione annuale del tasso di interesse e, nella nuova misura, si chiede alla Banca d’Italia òa media dei tassi bancari presenti. Lo scorso 12 Aprile 2012, la Banca d’Italia ha stimato al 4,5504% la media dei tassi bancari attivi con riferimento dal periodo 1 gennaio 2011 al 31 dicembre 2011.
Sempre restando in materia di versamento dovuti di tipo contributivo, l’Inps, attraverso la sua nota del 18 luglio 2012, ha fatto presente, in concomitanza della prossima pausa estiva, che sarà in vigore un differimento dei versamenti contributivi senza aggravio a carico del contribuente. La decisione dell’Inps rappresenta un ottimo contributo a favore di chi ha il dovere di fare versamenti di tipo contributivi.
Infatti, l’Inps informa che, con scadenza tra il giorno 1 e il giorno 20 agosto, possono essere effettuati entro il 20 agosto senza alcuna maggiorazione in base al disposto legislativo 44/2012.
Il nostro Ente previdenziale ricorda che questo differimento riguarda tutti i versamenti si devono effettuare attraverso il solito modello F24, ossia contributi previdenziali e assistenziali a carico dei datori di lavoro o dai committenti/associanti per i rapporti di collaborazione o associazione in partecipazione.
Ricordiamo che il provvedimento riguarda anche le aziende che sono autorizzate, per il mese di luglio, al differimento degli adempimenti contributivi per ferie collettive: in questo caso il differimento decorre dal 16 agosto.