L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 140/E del 28 ottobre 2010, offre alcuni chiarimenti in merito al requisito della mutualità prevalente in una società cooperativa di produzione e lavoro prevista dagli articoli 2512 e 2513 del codice civile qualora queste si avvalgano dell’opera di terzi, tramite contratti di appalto, per lo svolgimento dell’attività sociale.
Si ricorda che in ordine all’individuazione del requisito della mutualità prevalente si osserva che il primo comma dell’articolo 2513 codice civile alla lettera b), stabilisce che gli amministratori e i sindaci devono evidenziare contabilmente che il costo del lavoro dei soci è superiore al cinquanta per cento del totale del costo del lavoro di cui all’art. 2425, primo comma, punto B9 computate le altre forme di lavoro inerenti lo scopo mutualistico.
L’Agenzia delle Entrate ricorda che per individuare il requisito della prevalenza, amministratori e sindaci, dovranno considerare sia il costo delle prestazioni lavorative dei soci espresso al punto B9 del conto economico come previsto dall’articolo 2425 del codice civile, e sia quello relativo alle altre forme di lavoro dei soci riportato nelle voce B7 dello stesso articolo.
Secondo il contenuto della risoluzione, con particolare riferimento all’art. 11 del D.P.R. n. 601 del 1973 la cui portata applicativa è stata limitata dalla legge n. 311 del 2004, si osserva che le cooperative di produzione e lavoro possono fruire di una esenzione IRES pari alla quota IRAP computata a conto economico se l’ammontare delle retribuzioni effettivamente corrisposte ai soci che prestano la loro opera con carattere di continuità non è inferiore al cinquanta per cento dell’ammontare complessivo di tutti gli altri costi tranne quelli relativi alla materie prime e sussidiari. Qualora l’ammontare delle retribuzioni è inferiore al cinquanta per cento ma non al venticinque per cento dell’ammontare complessivo degli altri costi, l’esenzione dal reddito imponibile IRES sarà pari al 50 per cento dell’IRAP iscritta a conto economico.
L’agenzia delle Entrate giunge alla conclusione che
per una società cooperativa di produzione e lavoro, in presenza di contratti di appalto, i costi relativi alle prestazioni eseguite da dipendenti o collaboratori dell’impresa appaltatrice vanno computati soltanto ai fini del calcolo del rapporto previsto dall’art. 11 del D.P.R. n. 601 del 1973 e non vanno considerati ai fini della determinazione del requisito della mutualità prevalente di cui agli articoli 2512 e 2513 del codice civile