L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 2 del 1° marzo 2013 intitolata come “Articolo 13-ter del DL n. 83 del 2012 – Disposizioni in materia di responsabilità solidale dell’appaltatore – Circolare n. 40/E dell’8 ottobre 2012 – Problematiche interpretative”, ha fornito ulteriori precisazioni in merito alla responsabilità solidale dell’appaltatore, così come prevista dall’articolo 13-ter del Decreto Legge n. 83 del 2012, noto anche come “Decreto Crescita”.
L’Agenzia ha chiarito, in particolare, sulla dubbia interpretazione dell’articolo 13-ter del DL n. 83 del 2012 visto che da più parti hanno ipotizzato che la norma di applica solo in relazione ai contratti stipulati dagli operatori economici del settore edilizio, ovvero se lo stesso abbia una portata generale.
Infatti, l’Agenzia delle Entrate ritiene che la norma è da intendersi a favore di una più ampia applicazione delle misure; infatti, si osserva che l’articolo 13-ter dispone la modifica dell’articolo 35 del DL n. 223 del 2006, rubricato “Misure di contrasto dell’evasione e dell’elusione fiscale” ed inserito nel Titolo III, concernente “Misure in materia di contrasto all’evasione ed elusione fiscale, di recupero della base imponibile, di potenziamento dei poteri di controllo dell’Amministrazione finanziaria, di semplificazione degli adempimenti tributari e in materia di giochi”.
Per questa ragione, per l’Agenzia
Lo scopo della norma va quindi ravvisato non nella finalità di introdurre specifiche misure di contrasto all’evasione nel settore edile, ma in quella di far emergere base imponibile in relazione alle prestazioni di servizi rese in esecuzione di contratti di appalto e subappalto intesi nella loro generalità, a prescindere dal settore economico in cui operano le parti contraenti
Ricordiamo che l’articolo 13-ter del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83 (cd. Decreto crescita) – convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 – ha sostituito integralmente il comma 28 dell’articolo 35 del DL n. 223 del 2006 ed ha aggiunto i commi 28-bis e 28-ter.
Come posto in evidenza dall’Agenzia
la novella normativa ha introdotto la responsabilità dell’appaltatore con il subappaltatore per il versamento all’Erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e dell’imposta sul valore aggiunto dovuta dal subappaltatore in relazione alle prestazioni effettuate nell’ambito del rapporto, nei limiti dell’ammontare del corrispettivo dovuto