Sono state sospese in modo temporaneo le iscrizioni all’Albo Informatico delle Agenzie per il Lavoro, ossia i soggetti autorizzati all’intermediazione dall’art. 6 del Decreto Legislativo 276/03. In effetti, sono in arrivo le nuove procedure per l’iscrizione all’Albo attraverso un apposito decreto ministeriale, da emanare per effetto della Legge n. 111 del 15 luglio 2011, che disciplinerà le modalità per l’esercizio dell’attività di intermediazione e per l’iscrizione all’Albo.
Lo ha comunicato il ministero del Lavoro specificando che a seguito della Manovra è in fase di definizione un nuovo decreto ministeriale che deve dettare le nuove linee guida rispetto alle modalità per l’esercizio dell’attività di intermediazione e per l’iscrizione all’Albo.
Il Garante della Privacy ha anche ribadito il diritto alla riservatezza dei soggetti che non possono essere messe in discussioni nemmeno in virtù delle necessarie raccolte di informazioni utili a definire i profili dei candidati.
Per il Garante le Agenzie non possono raccogliere dati che non appaiono essere congruenti con le finalità lavorative perché sono in contrasto con l’articolo 8 dello Statuto dei lavoratori che vieta al datore di lavoro di fare indagini ai fini dell’assunzione sulle opinioni religiose, politiche e sindacali del lavoratore nonché su fatti non rilevanti per la valutazione dell’attitudine professionale.
Non solo, il comportamento è anche contrario all’articolo 10 del decreto legislativo n. 276 del 2003 che vieta alle agenzie per il lavoro e agli altri soggetti pubblici e privati autorizzati o accreditati di effettuare qualsivoglia indagine o comunque trattamento di dati ovvero di preselezione di lavoratori, anche con il loro consenso, in base alle convinzioni personali, alla affiliazione sindacale o politica, al credo religioso, al sesso, all’orientamento sessuale, allo stato matrimoniale o di famiglia o di gravidanza, alla età all’handicap, alla razza, all’origine etnica, al colore, alla ascendenza, all’origine nazionale, al gruppo linguistico, allo stato di salute nonché ad eventuali controversie con i precedenti datori di lavoro, a meno che non si tratti di caratteristiche che incidono sulle modalità di svolgimento della attività lavorativa o che costituiscono un requisito essenziale e determinante ai fini dello svolgimento dell’attività lavorativa. È altresì fatto divieto di trattare dati personali dei lavoratori che non siano strettamente attinenti alle loro attitudini professionali e al loro inserimento lavorativo.