Sicuramente il contratto di apprendistato è una buona occasione per tutti i giovani per via delle opportunità che questa forma di impiego può offrire.
Il Legislatore, riconoscendo il ruolo sociale ed economico dell’apprendistato, ha deciso alcune agevolazione per l’assunzione di apprendisti da parte di datori di lavoro.
Per questa ragione diventa necessario conoscere le regole e gli obbligi che gravano sul datore di lavoro.
Dal 1° gennaio 2007 la contribuzione dovuta dai datori di lavoro per gli apprendisti artigiani e non artigiani e’ complessivamente rideterminata nel 10 per cento della retribuzione imponibile ai fini previdenziali.
Fanno eccezione soltanto le imprese artigiane e non artigiane, con un numero di addetti fino a 9, per le quali la contribuzione è dell’1,5% nel primo anno e del 3% nel secondo anno, restando fermo il livello di aliquota del 10% per gli anni successivi al secondo.
Le disposizioni di cui alla legge 296/2006, comma 773, si applicano anche con riferimento agli obblighi contributivi previsti dalla legislazione vigente in misura pari a quella degli apprendisti.
Con riferimento ai periodi contributivi di cui al presente comma viene meno per le regioni l’obbligo del pagamento delle somme occorrenti per le assicurazioni in favore degli apprendisti artigiani di cui all’articolo 16 della legge 21 dicembre 1978, n. 845.
Per i datori di lavoro che occupano alle dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove la predetta complessiva aliquota del 10 per cento a carico dei medesimi datori di lavoro e’ ridotta in ragione dell’anno di vigenza del contratto e limitatamente ai soli contratti di apprendistato di 8,5 punti percentuali per i periodi contributivi maturati nel primo anno di contratto e di 7 punti percentuali per i periodi contributivi maturati nel secondo anno di contratto, restando fermo il livello di aliquota del 10 per cento per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al secondo.
Per tutta la durata del rapporto la retribuzione del lavoratore è correlata alla percentuale prevista dal CCNL del livello di riferimento ed aumenta progressivamente fino ad arrivare nell’ultimo periodo ad un rapporto quasi paritario.
In base a quanto stabilisce il D.L. vo 276/03 esistono tre differenti forme:
- contratto di apprendistato per l’espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione (fino a 18 anni con una durata non superiore a tre anni ed è finalizzato al conseguimento di una qualifica professionale);
- contratto di apprendistato professionalizzante per il conseguimento di una qualificazione attraverso una formazione sul lavoro e un apprendimento tecnico-professionale (da 18 a 29 anni e 364 giorni con durata tra 2 e 6 anni a meno di diversa pattuizione dai CCNL, circolare 30/05 );
- contratto di apprendistato per l’acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione (dai 18 ai 29 anni e possono essere assunti in tutti i settori di attività per conseguimento di un titolo di studio di livello secondario, per il conseguimento di titoli di studio universitari nonché per la specializzazione tecnica superiore di cui all’articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144).
Si rammenta che il contratto di apprendistato, per essere valido, deve essere fatto in forma scritta e deve contenere l’indicazioni della prestazione lavorativa oggetto del contratto, del piano formativo individuale e della qualifica che potrà essere acquisita al termine del rapporto di lavoro sulla base degli esiti della formazione aziendale od extra-aziendale.
Inoltre, la legge stabilisce il divieto di fissare il compenso secondo criteri di tariffazione a cottimo e l’impossibilità da parte del datore di lavoro di recedere dal contratto in assenza di una giusta causa o giustificato motivo.
Infine, si garantisce per il datore di lavoro la facoltà di recedere dal rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato ai sensi di quanto disposto dall’articolo 2118 del codice civile.
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