Ci vogliamo oggi soffermare su un aspetto poco noto sul fronte delle agevolazioni per i dottorati di ricerca, un lasciapassare molto importante per coloro che desiderino poter affinare ulteriormente la propria preparazione formativa attraverso un programma di specializzazione in ambito universitario.
Ebbene, anche il dottorato di ricerca – sia che venga frequentato in Italia, che all’estero – può godere della detrazione del 19% delle spese sostenute per l’iscrizione al corso di dottorato presso le Università, poiché tali oneri risulterebbero assimilabili, a tutti gli effetti, a quelli per la frequenza di corsi di istruzione universitaria.
Il Fisco riconosce infatti una detrazione del 19% a tutte le spese sostenute per frequentare corsi di istruzione secondaria, universitaria o di specializzazione, purchè tenuti da istituti o università italiane o straniere, pubbliche o private, in misura non superiore a quella stabilita per le tasse e i contributi degli istituti statali italiani. La risoluzione 11/E del 2010 afferma che all’interno della macro categoria sopra esposta, rientrano anche le spese di iscrizione a un dottorato di ricerca.
Ne deriva che, ai fini fiscali, la frequenza di un dottorato di ricerca è considerata come la frequenza di un corso di istruzione universitaria: strutturalmente, si tratta infatti di un percorso di studio al termine del quale si ottiene un titolo valido ai fini di legge.
“I corsi per il conseguimento del dottorato di ricerca forniscono le competenze necessarie per esercitare presso università, enti pubblici o soggetti privati, attività di ricerca di alta qualificazione” – afferma l’art. 4 della l. 210/1998, aggiungendo che – “le Università, con proprio regolamento disciplinano l’istituzione dei corsi di tottorato, le modalità di accesso e di conseguimento del titolo, gli obiettivi formativi e il relativo programma di studi, la durata, il contributo per l’accesso”.