Il ministero del lavoro ha aggiornato, con decreto ministeriale 29 aprile 2010 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 133 del 10 giugno 2010, le retribuzioni convenzionali dei cantanti e degli orchestrali che svolgono attività di interprete principale in sala di incisione, da prendere a base per il calcolo dei contributi dovuti all’Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS).
Con decorrenza 1° gennaio 2010 le retribuzioni convenzionali da prendere come riferimento per il calcolo dei contributi di previdenza obbligatoria dovuti all’ENPALS sono stabilite, in relazione al numero dei supporti fonografici venduti, nella misura risultante dall’unita tabella al decreto.
La determinazione non si applica ai lavoratori il cui rapporto di lavoro è regolato da accordi o contratti di lavoro di natura collettiva e ai soggetti che partecipano alla produzione dei brani musicali svolgendo un’attività di supporto alla realizzazione dei brani medesimi.
La contribuzione dovuta è interamente a carico del datore di lavoro o del committente del brano. In caso di cessione del brano la contribuzione è a carico dell’impresa cessionaria a decorrere dalla data della cessione.
L’obbligo di assolvere agli adempimenti in materia di assicurazione obbligatoria sorge alla data di pubblicazione del supporto medesimo.
Non sussiste l’assoggettamento a contribuzione previdenziale quando l’attività di incisione del supporto fonografico viene svolta per scopi diversi dalla commercializzazione e il supporto viene distribuito gratuitamente o in abbinamento editoriale a pubblicazioni poste in vendita senza maggiorazione del prezzo normalmente praticato.
Con la pubblicazione del supporto fonografico destinato alla commercializzazione, gli obblighi contributivi sono assolti con il versamento della quota relativa al compenso convenzionale per brano corrispondente alla prima fascia dell’allegata tabella.
Con la diffusione semestrale da parte della SIAE dei dati sul volume delle vendite dei supporti fonografici, sorge l’obbligo di effettuare le operazioni di conguaglio dei contributi previdenziali in relazione al passaggio da una fascia all’altra mediante l’allegata tabella al decreto, in conseguenza dell’incremento del numero dei supporti fonografici venduti.
Ai fini delle operazioni di conguaglio, vanno assunte a riferimento le vendite dei supporti fonografici registrate fino al termine del quarto semestre di distribuzione.
Ai fini del diritto e della misura del trattamento pensionistico, la prestazione lavorativa di cui al presente decreto, connessa alla produzione di un brano, integra il riconoscimento di una giornata assicurativa.