L’Inps con circolare del 10 marzo 2011 n. 46 ha reso noto che è stato avviato un processo di revisione del sistema che gestisce le dichiarazioni di manodopera agricola, la tariffazione e il versamento dei contributi, nonché l’estratto conto aziendale ( c.d DMAG).
Pertanto, è stato introdotto il CIDA (cioè Codice Identificativo Denuncia Aziendale) che, è un codice numerico attribuito direttamente dalla procedura a seguito della approvazione della denuncia aziendale trasmessa telematicamente dal contribuente, e tramite questo codice è possibile identificare l’azienda.
A seguito di questa introduzione, l’Inps fa presente che è obbligatoria l’indicazione del CIDA nel modello DMAG, a decorrere dal periodo di trasmissione telematica delle dichiarazioni trimestrali della manodopera agricola relative al primo trimestre 2011,cioè da aprile 2011.
Regole da seguire:
1) In caso di CIDA assente o non numerico la denuncia verrà scartata .
2) Il valore del CIDA sarà sottoposto ad un controllo di congruità, consistente nel verificare che, sull’archivio delle aziende agricole, sia collegato al codice fiscale dell’azienda. Se il CIDA non risulterà associato, nell’archivio delle aziende agricole, al codice fiscale dell’azienda, la denuncia sarà scartata (come nel caso di CIDA assente o non numerico).
3) Nel caso il CIDA ciò non sia vero, la denuncia verrà comunque registrata ed elaborata, ma l’anomalia verrà riscontrata.
Per ulteriori informazioni si rinvia al sito dell’Inps.