L’Inps, attraverso la circolare n. 16, ha messo in evidenza le nuove aliquote contributive comprensivi di massimali e minimali relativi all’anno 2012. Così come stabilito dall’articolo 22 della Legge di Stabilità, ossia la legge n. 183/2011, si è previsto un adeguamento delle aliquote relative alla gestione separata utilizzata per il computo delle prestazioni pensionistiche che risultano aumentate di un punto percentuale.Non solo, il nostro maggiore istituto previdenziale conferma che per gli iscritti che non risultano essere pensionati o che non risultano già assicurati ad altra forma previdenziale in forma obbligatoria l’ulteriore aliquota contributiva per il finanziamento dell’onere derivante dall’estensione agli stessi della tutela relativa alla maternità, agli assegni per il nucleo familiare, alla degenza ospedaliera, alla malattia ed al congedo parentale.
L’aliquota contributiva aggiuntiva, che in base al dettato legislativa, è stabilito nella misura dello 0,50 per cento, a far data dal 7 novembre 2007 è pari allo 0,72 per cento. Per questa ragione l’aliquota contributiva relativa all’anno 2012 risulta pari alla percentuale dello 27,72% per i soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie e del 18% per i soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria.
Secondo le indicazioni dell’Inps la ripartizione dell’onere contributivo tra collaboratore e committente rimane fissata nella misura rispettivamente di un terzo e due terzi, salvo il caso di associazione in partecipazione.
Non solo, l’Istituto ricorda che il versamento dei contributi deve essere eseguito dal titolare del rapporto contributivo (committente o assodante) entro il giorno 16 del mese successivo a quello di corresponsione del compenso, mediante il modello F24 (telematico nel caso dei titolari di partita IVA).
Ricordiamo che le aliquote del 27,72% e del 18% sono applicabili, fino al raggiungimento del massimale di reddito previsto, che per l’anno 2012 è pari a euro 96.149,00, mentre per il versamento dei contributi in favore dei soggetti i cui compensi sono assimilati ai redditi da lavoro dipendente, continua a trovare applicazione il cosiddetto principio di cassa allargato.