Raggiunto un accordo sugli ammortizzatori sociali in deroga nella regione Friuli Venezia Giulia per l’anno 2011.
Il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali con una nota in data 3 dicembre 2010 ha precisato che la regione Friuli Venezia Giulia può stipulare l’accordo relativo alla concessione degli ammortizzatori in deroga per l’anno 2011, cosa avvenuta poi a fine dicembre 2010.
Grazie all’intesa raggiunta vengono estesi anche per l’anno 2011 i criteri e le modalità di utilizzo degli ammortizzatori sociali in deroga adottati nel 2010.
In particolare, per quanto riguarda la durata dei trattamenti si conferma la durata massima di sei mesi per i trattamenti di mobilità in deroga e di 1038 ore totali per ciascun lavoratore (669 ore in caso di lavoratori a tempo parziale fino a venti ore lavorative settimanali).
L’intesa prevede, per quanto attiene il trattamento di mobilità in deroga, un sostegno per un numero maggiore di soggetti che a decorrere dal primo gennaio 2011 siano stati licenziati per ragioni oggettive o si siano dimessi per giusta causa senza poter beneficiare, a seguito della cessazione del rapporto di lavoro, di ammortizzatori sociali in base alla vigente normativa nazionale.
L’accordo raggiunto e sottoscritto dalle diverse rappresentanze sindacali e di governo prevede, nei casi di trattamenti di mobilità in deroga, l’estensione anche per il 2011 del beneficio ai lavoratori residenti e/o domiciliati in Friuli Venezia Giulia che, nel periodo dal 1 gennaio 2011 al 31 dicembre 2011, abbiano subito un licenziamento collettivo, plurimo o individuale per giustificato motivo oggettivo connesso a riduzione, trasformazione o cessazione di attività di lavoro.
Lo stesso beneficio viene esteso ai lavoratori che si siano dimessi per giusta causa a condizione che risultino esclusi dal diritto alla percezione dell’indennità di mobilità, dell’indennità di disoccupazione o di altra tipologia di trattamento di disoccupazione.
Non solo, il lavoratore deve avere un’azianità aziendale di almeno un anno, di cui almeno sei mesi effettivamente prestato, comprensivi dei periodi di sospensione dal lavoro derivanti da ferie, festività e infortuni.
A questo riguardo, ai fini del calcolo di tale requisito di considerano valide anche le eventuali mensilità accreditate dalla medesima impresa presso la Gestione separata con l’esclusione dei soggetti che abbiano eseguito in regime di monocommittenza un reddito superiore a 5,000 euro.
È bene ricordare che il soggetto che intende formalizzare un’istanza di beneficio non deve aver richiesto un analogo trattamento ad altra Regione.