Interessante novità in fatto di ammortizzatori sociali in deroga; in effetti, è stato sottoscritto l’8 agosto scorso con la regione Liguria l’intesa per gli ammortizzatori sociali su cassa integrazione in deroga per il 2011.
In base all’accordo possono beneficiare del trattamento i lavoratori che abbiano subito un licenziamento collettivo, plurimo o individuale per giustificato motivo oggettivo connesso a riduzione, trasformazione o cessazione di attività o di lavoro a condizione che siano esclusi dal diritto all’indennità di mobilità o siano in condizione di esaurimento delle tutele previste dalle norme vigenti.
Risulta anche necessario possedere un’anzianità aziendale di almeno 12 mesi – di cui almeno sei di lavoro effettivamente prestato, ivi compresi i periodi di sospensione dal lavoro derivanti da ferie, festività e infortuni – presso il datore di lavoro che ha effettuato il licenziamento o presso il posto di lavoro dal quale si sono dimessi per giusta causa con motivo oggettivo.
Ai fini del calcolo di tale requisito si considerano valide anche eventuali mensilità accreditate dalla medesima impresa presso la gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 335/1995, con esclusione dei soggetti individuati dall’articolo 1, comma 212, della legge 662/1996, per i soggetti che abbiano conseguito in regime di monocommittenza un reddito superiore a 5.000 euro complessivamente riferito a dette mensilità.
È altresì necessario che il rapporto di lavoro sia cessato da non più di 68 giorni.
Possono richiedere il trattamento in deroga gli apprendisti, i lavoratori assunti dalle agenzie di somministrazione, i soci lavoratori di cooperative, escluse dall’utilizzo degli ammortizzatori sociali in base alla vigente normativa nazionale, che abbiano instaurato con la cooperativa un rapporto di lavoro subordinato.
Il testo prevede, tra l’altro, la possibilità di fare accordi solo per le sedi di aziende site sul territorio regionale rimandando al Ministero le aziende site su diverse regioni, la cancellazione, tra le condizioni dell’ammissibilità alla cassa in deroga, del caso di aggiudicazione di nuovo appalto, in quanto in contrasto con la norma di legge.