In merito agli ammortizzatori sociali – programmi CIGS attivati entro il 31 dicembre 2012, Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali attraverso la Direzione Generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con interpello n. 31 del 19 ottobre 2012, ha risposto ad un quesito dell’Assaereo, in merito alla abrogazione, da parte della L. n. 92/2012 e a partire dal 1° gennaio 2013, dell’art. 1 bis del D.L. n. 249/2004 (conv. da L. n. 291/2004).
Il Ministero si è adoperato con la sua risposta con Prot. 37/0018937 intitolata come “interpello ex art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 – L. n. 92/2012 – ammortizzatori sociali – programmi CIGS attivati entro il 31 dicembre 2012”
A questo proposito, la Direzione ricorda che la disposizione prevede che
a decorrere dal 1° gennaio 2005, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali può concedere, sulla base di specifici accordi in sede governativa, in caso di crisi occupazionale, di ristrutturazione aziendale, di riduzione o trasformazione di attività, il trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria, per ventiquattro mesi, al personale, anche navigante, dei vettori aerei e delle società da questi derivate a seguito di processi di riorganizzazione o trasformazioni societarie. Dalla data del 1° gennaio 2005, ai medesimi lavoratori è esteso il trattamento di mobilità. A decorrere dalla medesima data, i vettori e le società da questi derivanti sono tenuti al pagamento dei contributi previsti dalla vigente legislazione in materia di cassa integrazione guadagni straordinaria e di mobilità, ivi compreso quanto previsto all’articolo 7, commi 1, 2 e 3, della legge 23 luglio 1991, n. 223
A questo proposito, Assoaereo chiede, tra l’altro, di sapere se l’abrogazione ha effetti o meno sugli attuali programmi in corso e comunque attivati entro il 31 dicembre 2012
mantenendo gli stessi (anche dopo il 1° gennaio 2013) la dimensione temporale già concordata e la medesima disciplina vigente al momento della sottoscrizione dell’accordo
A questo proposito, la direzione ricorda che
…La procedura indicata dall’art. 1 bis del D.L. n. 249/2004 consente di affrontare situazioni di crisi occupazionale, ristrutturazione aziendale nonché di riduzione o trasformazione di attività sulla base di scelte operate essenzialmente dalle parti sociali.
In tale ambito l’accordo sindacale acquista dunque una assoluta “centralità” – come evidenziato anche dall’istante – rappresentando un elemento che, in ragione dei suoi contenuti, può considerarsi dirimente in ordine alla risoluzione della problematica esposta.
Nel contesto, infatti, i decreti ministeriali di concessione del trattamento risultano meramente attuativi dell’accordo e, quindi, si ritiene che siano integralmente assoggettabili al regime legale vigente al momento della stipula dell’accordo, secondo il principio del tempus regit actum.