La riforma del lavoro e delle pensioni introdurrà delle modifiche anche nella disciplina degli ammortizzatori sociali. Infatti, dal 2013 la Cassa integrazione straordinaria sarà eliminata per diverse tipologie di imprese, entrerà a regime per alcune categorie e dal 2013 sarà sostituita dal Fondo di Solidarietà.
Dal 1° gennaio 2013 entrerà in vigore l’Aspi (assicurazione sociale per l’impiego), mentre la Cigs, Cassa integrazione straordinaria, sarà sostituita dal Fondo di solidarietà solo per le aziende che abbiano più di 15 dipendenti. La cassa integrazione ordinaria resta invariata.
Nello specifico, dal 2013 la Cassa integrazione straordinaria entrerà a pieno regime per:
imprese commerciali con più di 50 dipendenti;
agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici con più di 50dipendenti;
imprese di vigilanza con più di 15 dipendenti;
imprese del trasporto aereo a prescindere dal numero di dipendenti;
imprese del sistema aeroportuale a prescindere dal numero di dipendenti.
Dal 2016, poi, la Cassa integrazione straordinaria verrà soppressa in alcuni casi: per fallimento dell’impresa, per liquidazione coatta amministrativa e amministrazione straordinaria, per omologazione del concordato preventivo con cessione dei beni e nel caso di aziende sottoposte a sequestro o confisca.
La Cassa integrazione straordinaria sarà sostituita dal Fondo di solidarietà istituito presso l’INPS, che sarà finanziato con i contributi dei datori di lavoro e dei lavoratori dei settori coperti e sarà obbligatorio per tutti i settori non coperti dalla cassa integrazione guadagni. I contributi erogati con il Fondo di solidarietà saranno per 2/3 a carico del datore di lavoro e per 1/3 a carico del lavoratore.
Il Fondo di solidarietà erogherà prestazioni minime, che saranno pari alla cassa integrazione guadagno per un periodo massimo pari ad un ottavo delle ore complessivamente lavorabili.
PRECISAZIONI
Si fa notare che finora le imprese potevano ricorrere alla cassa integrazione straordinaria erogata dall’INPS in caso di gravi situazioni di eccedenza occupazionale allo scopo di evitare gravi licenziamenti di massa.
Ora le cose cambiano. E intanto, come ottenere l’indennità ASPI da gennaio 2013? Con l’entrata in vigore dell’ASPI, per chi resta senza lavoro ecco i requisiti e la procedura per fare domanda.
Requisito necessario per accedere all’ASPI sarà lo stato di disoccupazione (art. 1, comma 2, lettera c), del D.Lgvo n. 181/2000 modificato dal Decreto legislativo n. 297/02, almeno 2 anni di contributi assicurativi e almeno un anno di contributi nei due anni precedenti all’inizio del periodo di disoccupazione.
Per ottenere l’indennità, la domanda di accesso all’ASPI dev’essere inoltrata all’INPS dal giorno successivo ed entro 2 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro, esclusivamente per via telematica.
Si potrà fruire dell’indennità per un numero di settimane pari alla metà di quelle dei contributi dell’ultimo anno dedotti i periodi fruiti nel periodo stesso, purché permanga lo stato di disoccupazione.
In caso di occupazione, l’indennità sarà sospesa fino ad un massimo di 6 mesi. I contributi versati dal datore di lavoro in questo periodo di occupazione potranno essere utili per un nuovo trattamento dell’ASPI.
APPROFONDIMENTI
*Ammortizzatori sociali, chiarimenti del Ministero del Lavoro
*Nuovi ammortizzatori sociali 2012