L’Inps, con messaggio n. 7215 del 27 aprile 2012, informa che la somma dovuta a titolo di anticipazione sugli oneri per l’indennità di mobilità dai datori di lavoro che attivino la procedura di mobilità – pari al trattamento massimo mensile di integrazione salariale moltiplicato per il numero dei lavoratori ritenuti eccedenti – deve essere versata tramite il modello F24, utilizzando la causale ACIM (Datori di lavoro – anticipazione contributo di ingresso mobilità) nel campo contributo della sezione Inps.
Questa modalità di pagamento sostituisce quindi quello tradizionale con bollettino di conto corrente postale precompilato dalla sede Inps competente. Restano invece invariate le modalità di versamento delle rate del contributo a carico delle aziende per il finanziamento dell’indennità di mobilità, secondo quanto previsto dal documento tecnico per la compilazione dei flussi delle denunce retributive e contributive individuali mensili.
Approfittiamo per ricordare che la legge 23 luglio 1991 n. 223 prevede che le aziende destinatarie della mobilità ordinaria hanno facoltà di avviare la relativa procedura e stabilire il numero dei lavoratori in esubero, dopo aver esaminato la situazione insieme ai rappresentanti sindacali e di categoria. Al termine della procedura, le aziende procedono al licenziamento dei lavoratori e ne comunicano i dati agli Uffici del Lavoro per l’iscrizione nelle liste di mobilità.
I licenziamenti devono avvenire nell’arco di 120 giorni dalla chiusura della procedura, salvo diversa indicazione che deve essere espressamente dichiarata nell’accordo sindacale (art.8, L.236/93)
Non solo, la Corte Costituzionale, sentenza n. 6 del 18/21 gennaio 1999, ha stabilito che sia riconosciuto il diritto a percepire l’indennità di mobilità anche a quei lavoratori che pur in assenza delle prescritte procedure di mobilità non attivate a causa del comportamento omissivo del datore di lavoro, possono essere iscritti, a seguito di espressa richiesta, nelle relative liste, qualora sia accertata la natura collettiva dei licenziamenti, conseguenti alla totale cessazione dell’attività aziendale.
Una successiva legge, Legge 19 luglio 1993 n. 236, ha previsto che possono essere iscritti nella lista di mobilità i lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo da imprese, comprese quelle artigiane, o da cooperative di produzione e lavoro, che occupino anche meno di 15 dipendenti. Tale iscrizione però non dà diritto all’indennità di mobilità concessa ai sensi dell’ art. 7 L.223/91, ma alla sola indennità di disoccupazione ordinaria.
► Il requisito territoriale per la maggiorazione della durata dell’indennità di mobilità
► Inps, chiarimenti sull’indennità di mobilità