In base al comma 8 dell’art. 2120 del codice civile che disciplina il diritto dei lavoratori dipendenti all’anticipazione del TFR, i datori di lavoro possono rifiutare la richiesta del lavoratore, in quanto la stessa legge pone dei limiti all’erogazione.
Infatti, poiché l’erogazione dell’anticipazione del trattamento di fine rapporto comporta esborsi finanziari per l’azienda, il comma 8 dell’art. 2120 del codice civile stabilisce che “le richieste sono soddisfatte annualmente entro i limiti del 10 per cento degli aventi titolo (ossia i lavoratori che hanno 8 anni di servizio) e comunque del 4 per cento del numero totale dei dipendenti”.
Pertanto, le aziende con meno di 25 dipendenti sono esonerate dall’obbligo di erogare l’anticipazione del trattamento di fine rapporto. Così ha stabilito la Cassazione nel 1992. Di conseguenza, le aziende di piccole dimensioni hanno la possibilità, ma non l’obbligo di concedere l’anticipazione del TFR nei casi previsti dalla legge.
In caso di più domande da parte dei lavoratori, il datore di lavoro deve rispettare l’ordine di presentazione delle domande e i requisiti previsti dalla legge, ma non può esercitare il titolo della discrezionalità della scelta tra più richiedenti da parte del datore di lavoro. Per le aziende con 30 dipendenti scatta l’obbligo di anticipazione del trattamento di fine rapporto nei confronti di un solo lavoratore e la discrezionalità aziendale soprattutto in caso di spese sanitarie.
In base alla legge n. 75 del 1977, sono escluse dall’anticipazione del trattamento di fine rapporto
”le aziende in crisi, in stato di dichiarazione di fallimento o di omologazione di concordato preventivo consistente nella cessione di beni, o di emanazione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ovvero di sottoposizione all’amministrazione straordinaria. L’esonero è valido anche in caso di crisi aziendale. Pertanto, i lavoratori dipendenti da aziende in fase di ristrutturazione o riconversione aziendale a causa della crisi non possono richiedere l’anticipo del Tfr”
Esonerate dall’anticipazione del trattamento di fine rapporto le aziende in CIGS, ovvero le aziende in Cassa integrazione guadagni straordinaria. In proposito, la Corte di Cassazione con una sentenza del 1995 ha stabilito che l’art. 4 comma 2 della legge n. 297 del 1982 riferito alle aziende in crisi va esteso a tutte le aziende in Cassa integrazione guadagni straordinaria.
APPROFONDIMENTI
*Anticipazione del Tfr per giustificato motivo
*Motivi richiesta anticipo TFR
*Scelta destinazione TFR
*Come rateizzare il TFR
Buonasera
Volevo sapere quanto tempo ci vuole per avere una risposta dal datore di lavoro sull anticipo del Tfr l ho fatta circa due mesi fa e non ho avuto nessuna risposta.
Ho tutti i requisiti per la richiesta grazie e buona serata