L’art. 2120 del codice civile prevede l’anticipazione del trattamento di fine rapporto anche in caso di spese da sostenere durante i periodi in cui il lavoratore fruisce dei congedi parentali e formativi introdotti e disciplinati dalla legge n. 53.
La circolare n. 85 (art. 7 comma 1 legge n. 53/2000) del Ministero del Lavoro precisa i casi in cui è ammessa l’anticipazione Tfr per congedi parenterali e formativi. I lavoratori a tempo indeterminato possono richiedere il beneficio dell’anticipazione Tfr se *sono genitori, anche adottivi o affidatari e fruiscono del diritto di assenza facoltativa o per la malattia del bambino; *hanno presentato la domanda di congedo per la formazione, accolta dal datore di lavoro; *partecipano a iniziative di formazione continua, anche aziendali.
Oltre a questi requisiti, i lavoratori a tempo indeterminato, in riferimento al comma 8 dell’art. 2120 del codice civile, devono aver maturato almeno otto anni di anzianità di servizio presso lo stesso datore di lavoro e contenere l’anticipazione entro il 70% del trattamento che spetta in caso di cessazione del rapporto alla data della richiesta entro i limiti del 10% degli aventi titolo e del 4% del numero totale dei dipendenti.
Si ricorda che l’anticipazione Tfr per congedi parenterali e formativi si può ottenere una sola volta nel corso del rapporto di lavoro, nei vari casi previsti dalla legge n. 53 del 2000 e per le ipotesi previste dall’art. 2120 del codice civile.
La richiesta di anticipazione Tfr per congedi parenterali e formativi dev’essere presentata per iscritto entro i termini previsti dagli artt. 3, comma 2, e 5, comma 4, della legge n. 53/2000, ovvero *entro un termine non inferiore a 15 giorni prima dell’inizio dell’assenza, nel caso di astensione facoltativa o per malattie del bambino; *non inferiore a 30 giorni nel caso di congedo formativo (salva la facoltà di presentare la domanda entro termini più ampi).
La richiesta per l’anticipazione Tfr per congedi parenterali e formativi dev’essere presentata al datore di lavoro in forma scritta, con l’indicazione esatta della data di inizio del congedo dalla quale la legge riconosce il diritto di richiedere l’anticipo.
Infatti, per quanto riguarda la documentazione da allegare alla richiesta di anticipazione, il Ministero precisa la necessità di documentare la data di inizio del congedo e le spese da sostenere anche per permettere al datore di lavoro di corrispondere l’anticipazione Tfr per congedi parenterali e formativi insieme alla retribuzione relativa al mese precedente alla data di inizio dell’assenza.
NOTA
Gli aventi diritto possono richiedere congedo e anticipazione anche con un intervallo temporale maggiore dei quindici giorni rispetto alla data di inizio dell’assenza nel caso di congedo parentale o dei trenta giorni nel caso di congedo formativo.
APPROFONDIMENTI
*Anticipazione del Tfr per giustificato motivo
*Motivi richiesta anticipo TFR
*Scelta destinazione TFR
*Come rateizzare il TFR